omissione di scritture contabili: non è reato!

la sentenza della cassazione penale n.1441/18 sancisce il principio che la mancata tenuta scritture contabili ex art.10 d.lgs. n.74/00 non è reato.

l’amministratore unico di una s.r.l. veniva condannato, in primo e secondo grado, per il reato di cui all’art.10, d. lgs. n.74/00; proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di prova della pregressa istituzione delle scritture contabili che si assumevano distrutte od occultate.

la suprema corte, richiamato il cogente principio di tassatività della legge penale alla luce del quale la condotta sanzionata dalla norma penale è solo quella, espressamente prevista, di occultamento e distruzione delle scritture contabili obbligatorie, e non anche quella della loro mancata tenuta (sanzionata in via meramente amministrativa dall’art.9, comma 1, d. lgs. n.471/97 ) ha affermato che il reato può ritenersi configurato solo se la documentazione contabile, di cui si assume la distruzione o l’occultamento, sia stata previamente istituita.

nel caso di specie, al contrario, non risultava adeguatamente provato che l’imprenditore avesse mai predisposto le scritture contabili.

la corte di cassazione procedeva quindi all’ annullamento della sentenza di condanna.

puntuale (e lodevole) applicazione del principio di tassatività in materia penale!

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