protezione del patrimonio – immobili all’estero 5/5

in questa puntata di #fiscoxtutti, all’interno del filone sulla protezione del patrimonio, parliamo degli immobili all’estero, di doppia imposizione e delle modalità per evitarla.

domanda: buongiorno e ben ritrovati presso lo studio della bella associato. oggi siamo in compagnia del dottor stefano della bella che continuerà a parlarci di protezione del patrimonio, in genere, e di immobili all’estero in specie, dottore?
risposta: in occasione di un convegno che ci hanno chiesto di tenere a favore della federezione degli agenti immobiliari (fiaip) questa settimana sul lago di garda con a tema la protezione del patrimonio e l’acquisto di beni immobili all’estero abbiamo fatto delle riflessioni in studio abbiamo trovato delle soluzioni efficienti che garantiscono la protezione del patrimonio.
parto dalla conclusione del convegno: comprate/fate comprare casa all’estero tramite un veicolo societario italiano.

domanda: interessante dottore, come mai?
risposta: abbiamo un grosso ed unico problema che si declina sotto due aspetti:
– il problema è la doppia imposizione;
i due aspetti sono:
– doppia imposizione corrente;
– doppia imposizione successoria.

domanda: dottore, ci può spiegare cosa s’intende per doppia imposizione?
risposta: cercherò di essere il più semplice possibile a favore dei telespettatori di modo che intuiscano il problema. l’italia tassa tutti i suoi residenti per tutti i redditi che questi producono ovunque nel mondo e tassa i non residenti per i redditi che producono in italia. attenzione ho detto residenti e non cittadini perché a livello impositivo si guarda la residenza. posso avere un cittadino italiano che vive e lavora per la maggior parte del periodo d’imposta in francia ed è iscritto all’aire (anagrafe italiani residenti all’estero): questo soggetto è cittadino italiano ma residente in francia e quindi non sarà soggetto ad imposizione in italia se non per i redditi che produce in italia, per esempio il reddito fondiario ovvero quello dei fabbricati che possiede in italia, sia che siano in locazione sia che siano a disposizione. questi principi sono chiari, giulia?

domanda: direi di si, tassazione per residenza e non per cittadinanza, ma non capisco la doppia imposizione?
risposta: adesso ci arriviamo. riprendiamo lo stesso esempio di prima, anche la francia tassa col medesimo principio (worldwide taxation principle) e quindi tasserà il cittadino italiano residente in francia per i redditi che produce nel mondo e quindi anche sugli immobili che questo possiede in italia. l’italia pretende le imposte sugli immobili in italia, la francia le pretende per gli stessi immobili perché posseduti da un soggetto residente in francia. non andrei oltre se non per dire che ci sono dei sistemi per evitare la doppia imposizione ovvero alcuni stati danno un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ed altri rendono esente un reddito già tassato da un altro paese.

domanda: dottore, però non ci ha ancora spiegato la doppia imposizione successoria?
risposta: brava giulia, ti vedo particolarmente attenta, chissà quanti immobili hai all’estero. la doppia imposizione successoria si ha quando, per esempio, un residente in italia, al momento della morte, possiede un immobile all’estero. si aprono due successioni fiscali, l’italia vuole le imposte su tutti i beni del de cuius residente in italia anche all’estero ed il paese estero vuole le imposte di successione sull’immobile che si trova all’estero. senza pensare che ci sono paesi che hanno diritti successori molto particolari, tipo dubai, facciamo un esempio:
uomo residente in italia, sposato, senza figli ne’ fratelli, compra per investimento degli immobili in dubai, mercato in crescita, tassazione agevolata. l’uomo muore, deve pagare le imposte in italia sugli immobili in dubai (tenete conto che quanto avete degli immobili all’estero devono essere dichiarati nel quadro rw della dichiarazione dei redditi e si deve pagare l’ivie, pari allo 0,76% del valore degli immobili) e dubai vorrà le sue. quello che non sapete, immagino, e che in dubai, paese arabo, vige la sharia, legge civile islamica per la quale, in alcuni casi, la moglie è indegna di succedere al marito e l’immobile viene acquisito dall’emirato.

domanda: allora cosa si dovrebbe fare?
risposta: lo strumento utile è comprare gli immobili all’estero con un veicolo societario che permette, anche nel caso appena detto di dubai, di passare in successione le quote in italia. società italiana, quote italiane, de cuius residente in italia ed erede italiana. dubai non avrebbe diritto impositivo alcuno.
tenete conto che, sino ad oggi, l’italia è da considerarsi a pieno titolo un paradiso fiscale successorio, franchigia in linea retta (figli e nipoti) di un milione di euro e sulla parte eccedente imposte al 4%. ci sono stati democratici ed attrattivi anche per quanto riguarda gli immobili tipo regno unito e francia che arrivano a tassare in successione fino al 40% ed oltre.
quello che deve fare un soggetto, insieme al suo consulente di fiducia, è pianificare correttamente l’investimento di modo che la successione venga fatta interamente in italia.

domanda: ma scusi, dottore, non ha detto che c’erano meccanismi come il credito d’imposta e l’esenzione che risolvevano il problema della doppia tassazione?
risposta: si, l’ho detto ed è vero. il problema è che se mi permettono di scomputare il credito d’imposta per le imposte successorie pagate in regno unito ma in italia non le pago perché sono nella franchigia di un milione di euro, il credito d’imposta non lo godo, anzi lo perdo. il credito d’imposta funziona contro la doppia imposizione corrente: l’italia ha una tassazione corrente dei redditi molto onerosa e quindi posso scomputare il credito d’imposta pagato all’estero dalle imposte che devo pagare in italia, ma a livello successorio siamo un paradiso fiscale quindi le imposte che pago all’estero le butto via. con il veicolo societario, semplificando molto, non pago le imposte all’estero.

domanda: conclusioni e saluti
risposta: arrivederci, a presto

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