231/01 e fallimento: come si regolano i rapporti?

quando la società fallita viene condannata per responsabilità amministrativa, nel caso di specie per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari, spetta al curatore e non al legale rappresentante pro tempore impugnare la sanzione inflitta all’ente ai sensi del d.lgs.231/01.

questo è il primo concetto espresso dalla cassazione n.15788/18 pubblicata il 9/4/18.

l’altro elemento di riflessione che esce dalla predetta pronuncia è che l’erario, una volte definita la pretesa sanzione, dovrà insinuarsi al passivo fallimentare col privilegio tipico delle somme destinate allo stato.

la pronuncia di inammissibilità del ricorso in cassazione nasce dall’impugnativa del legale rappresentante dell’ente – il liquidatore – che si era attivato giudizialmente per contrastare le contestazioni di reato sul presupposto che al fallimento della società permanesse la legittimazione processuale sia per le questioni cautelari che per il merito.

senza voler entrare nel merito di tecnicismi propri della pronuncia la 231/01 non si ferma davanti al fallimento se il curatore non si adopera per contrastare le condanne (rectius pretese erariali).

a buon curatore poche parole.

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