bancarotta cirio: fallimento condizione obiettiva di punibilità

cass. pen., sez. v, (ud.6/10/17), 30/1/18 n. 4400

lo scorso 30 gennaio sono state depositate le motivazioni della cassazione in merito al noto caso cirio.
tale pronuncia ribadisce che, in caso di bancarotta fraudolenta, il fallimento costituisce una condizione obiettiva di punibilità, ed è pertanto estraneo all’offesa tipica del reato ed alla volontà del soggetto agente, essendo quindi del tutto irrilevante tanto la sussistenza di un rapporto causale fra la condotta distrattiva ed il dissesto quanto la consapevolezza di ciò da parte dell’autore della condotta, la cui lesività è integrata dal depauperamento del patrimonio dell’impresa (ss.u. n. 22474/2016).

così statuendo la corte richiama quanto già espresso nella sentenza cass. pen. sez. v n. 13910/2017, emessa all’esito di un caso in cui un imprenditore individuale, poi fallito, veniva condannato, dal tribunale prima e dalla corte d’appello dopo, per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. 

l’imprenditore proponeva quindi  ricorso per cassazione, sostenendo che per la configurabilità del reato in questione il fallimento debba essere preveduto e voluto, almeno a titolo di dolo eventuale (accettazione del rischio che si verifichi il fallimento).

la corte respingeva il ricorso, atteso che “la dichiarazione di fallimento costituisce, rispetto al reato di bancarotta patrimoniale pre-fallimentare, condizione obiettiva di punibilità ex art. 44 cp.», con la conseguenza che ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta non è necessario che il soggetto abbia inteso cagionare, tramite condotte distrattive, il fallimento della società.

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