recentissima cassazione (n.295/18) ritiene configurabile la responsabilità dell’ente pubblico anche laddove sia difficile intravedere un “interesse” alla commissione del reato.
il criterio dell’imputazione oggettiva previsto dall’art.5 d.lgs.231/01 – per capirci quello che prevede l’interesse e il vantaggio – deve essere configurato perché l’ente possa rispondere di responsabilità amministrativa da reato e che, quindi, il reato sia commesso nell’interesse e a vantaggio dell’ente pubblico.
così gli ermellini nel caso di specie “è sufficiente che venga provato che lo stesso abbia ricavato dal reato un vantaggio, anche quando non è stato possibile determinare l’effettivo interesse vantato ex ante alla consumazione dell’illecito” e a condizione che contestualmente non si provi che il reato è stato commesso nell’esclusivo interesse della persona fisica.
ecco il passaggio davvero interessante della pronuncia: attribuire una dimensione non propriamente od esclusivamente soggettiva, che determinerebbe una deriva psicologica nell’accertamento della fattispecie” e, in più, non trova alcun riferimento nel dato normativo.
amministrazione pubblica (o partecipata pubblica) avvisata mezzo salvata.