infortuni ? per l’azienda e per i manager scatta la 231/01

condannati personalmente anche gli imprenditori per l’infortunio occorso al dipendente.

ecco i principi che scaturiscono dal recentissimo arresto della cassazione (n.53285/17, esattamente di 23/11/17) con la quale gli ermellini ribadiscono la responsabilità dell’ente qualora – verificatosi un infortunio in azienda – l’omessa predisposizione di sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa per l’ente.

ecco richiamati i criteri oggettivi dell’art.5 del decreto legislativo 231: interesse, vantaggio e colpa di organizzazione. l’interesse e il vantaggio sono criteri di imputazione oggettivi alternativi e concorrenti. così la pronuncia: “l’interesse consiste in una valutazione del reato di tipo teleologico, apprezzabile ex ante, al momento della scelta omissiva mentre il vantaggio esprime una connotazione eminentemente oggettiva, valutabile ex post, sulla base degli effetti derivati dalla realizzazione dell’illecito”.

i giudici di merito (liguri) ricollegavano la responsabilità amministrativa dell’ente e dei suoi manager alla inidoneità del dvr (documento di valutazione dei rischi) predisposto e alla inadeguatezza dell’attività di formazione ed informazione laddove, in riferimento al vantaggio e interesse, incidevano su di una scorretta prassi aziendale e, di qui, sulla verificazione dell’infortunio. condanne tutte confermate in cassazione per l’ente e per i due manager.
c’è una novità: l’attività di impresa è pericolosa. essere manager, mai come oggi, significa essere consapevoli, conoscere e saper maneggiare questi argomenti.

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