crisi da sovraindebitamento: congrua l’offerta pari al quarto del debito complessivo

il tribunale di napoli, con sentenza del 30/3/17, davanti a tale particolare situazione ha ritenuto congrua l’offerta da parte dell’istante di un importo pari ad un quarto del debito.

l’art.7 della l.3/12 indica come presupposto di ammissibilità alla procedura la circostanza per cui “il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso, compreso l’integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4”.

nel caso di specie, l’istante – professionista aveva consegnato il dovuto al suo legale affinchè provvedesse a sua volta al versamento all’erario, ma questi non vi aveva provveduto intascandosi l’importo corrispostogli.

il tribunale di napoli, con sentenza del 30/3/17, davanti a tale particolare situazione ha ritenuto congrua l’offerta da parte dell’istante di un importo pari ad un quarto del debito.
tale accoglimento è avvenuto anche perché, il debitore risultava (i) nullatenente, (ii) privo di entrate lavorative (iii) il pagamento veniva garantito da un impegno scritto del genitore del proponente (come previsto dall’art.7 comma 1 n.2) ed, in ogni caso, (iv) l’erario non avrebbe avuto altre possibilità di recupero coattivo del credito.

attenzione ogni caso ha le sue specificità ma quel che ne esce è l’intenzione di adattare la norma al caso di specie e questo è fondamentale per la definitiva applicazione di questa norma.

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