la l.3/12 è composta da tre procedure, vale a dire (i) il piano del consumatore (ii) la crisi da sovraindebitamento e (iii) la liquidazione del patrimonio.
l’art.6 della medesima legge, riferendosi al piano del consumatore, dispone che “(…) é consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi. ai fini del presente capo, per «sovrain-debitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la defini-tiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.
l’art.7 comma 2 lett. a) della l.3/12 statuisce che“(…) la proposta é ammissibile quando il debitore non è assoggettabile alle procedure previste dall’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni”.
alla luce di quanto sopra il tribunale di napoli ha stabilito che non può essere considerato alla stregua di un consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 2 lett. a) della legge n.3/12 il professionista debitore verso l’erario la cui esposizione si riferisca al mancato pagamento delle imposte sul reddito profes-sionale per l’attività svolta quale professionista. in questa ipotesi può proporre un accordo di composizione della crisi, ma non il piano del consumatore essendo quest’ultimo riservato ai soggetti che hanno assunto obbligazioni per scopi e-stranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
meditate professionisti, meditate.