la cartella sprovvista del calcolo degli interessi è valida

questo quanto affermato dalla corte di cassazione in merito all’indicazione della specifica aliquota applicata alla cartella.

il richiamo all’art.30 del d.p.r. n.602/73 rende valida ed efficace la cartella di pagamento, poiché da una breve consultazione della norma, è possibile conoscere quale percentuale venga applicata.

tecnicamente gli interessi decorrono dalla data di notifica della cartella fino all’arco temporale che intercorre al giorno del pagamento.

quel che si trae dalla pronuncia della cassazione, però, è che dopo il sessantesimo giorno dalla notifica, il tasso di interesse di riferimento è quello indicato dal decreto, quindi eventuali opposizioni circa la mancata indicazione, non potranno essere accolte.

il concetto giuridico è quello della liquidità del credito, quando cioè esso risulta determinato o determinabile.

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