Fallimento e azione di responsabilità vs gli amministratori ? competente il tribunale delle imprese

anche laddove l’azione sia proposta dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l.f. permane la competenza funzionale del tribunale delle imprese.

con l’ordinanza n.19340/16, la suprema corte di cassazione ribadisce che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori rientra nella competenza per materia del c.d. tribunale delle imprese riaffermando così, a seguito dell’entrata in vigore della l. n.27/12, la concentrazione presso le sezioni specializzate in materia di impresa, indipendentemente dal soggetto dotato di legittimazione attiva.

la suprema corte, nell’ordinanza citata, ha richiamato una sua precedente pronuncia (cass. n.10378/12) con cui da una parte (i) è stata chiarita la sussistenza di un rapporto di continuità e identità fra l’azione di responsabilità ex art.146 l.f. e quelle esperibili ai sensi degli artt.2393 e 2394 c.c. e, in particolar modo, i giudici hanno affermato il principio secondo cui “le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, previste dal codice civile, in caso di fallimento della società stessa confluiscono nell’unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore, ai sensi della legge fallimentare” e dall’altro (ii) è stato rilevato che l’art.146 l.f., comporta una «modifica della legittimazione attiva delle azioni di responsabilità, ma non ne muta i presupposti» rimanendo, di qui, irrilevante chi agisca ai fini della competenza.

in definitiva, dunque, secondo la corte la proposizione da parte del curatore fallimentare dell’azione di responsabilità prevista dall’art.146 l.f. deroga alla competenza del tribunale fallimentare a favore della sezione specializzata del tribunale delle imprese.

dott. giacomo bressanelli

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