nulli gli accertamenti motivati per relationem

la cassazione “batte” sul principio di necessaria motivazione degli atti impositivi sancito dall’art.7 dello statuto del contribuente facendo salvi solo quelli che allegano integralmente gli atti cui fanno riferimento.

secondo l’art.7 comma 1 legge 212/00 la motivazione degli atti emessi dall’amministrazione finanziaria deve indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

tale norma è finalizzata ad assicurare al contribuente un consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere e comprendere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, per poterne efficacemente contestare sia l’an che il quantum.

sulla piena ed attuale valenza del suddetto principio è recentemente intervenuta obiter dictum la sesta sezione civile della corte di cassazione che con ordinanza n.23923 del 23/11/16 ha ribadito – seppure incidentalmente – la “legittimità della c.d. motivazione “per relationem” dell’ atto impositivo emesso dall’amministrazione finanziaria, a condizione che gli atti e/o i documenti dallo stesso richiamati nella parte motiva vengano allegati all’atto notificato al contribuente, ovvero la motivazione ne riproduca il contenuto essenziale, vale a dire quello fondante la pretesa erariale”.

in mancanza, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nel cui contesto l’ordinanza in commento ben si inserisce, l’atto di accertamento potrebbe (rectius dovrebbe) essere dichiarato nullo da parte del giudice tributario.

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