detenzione di attività in paesi black list: raddoppio dei termini anche per gli anni ante 2009

è quanto affermato dalla ctr lombardia con sentenza n.6015/45/16 del 18/11/16 sul presupposto della natura procedimentale dell’art.12 del d.l. n.78/09

secondo la recente sentenza della ctr lombardia l’art.12 del d.l. n.78/09 – che ha introdotto il raddoppio dei termini per l’accertamento delle violazioni fiscali poste in essere dai contribuenti che, pur detentori di attività finanziarie in paesi black list, non le abbiano dichiarate al fisco italiano mediante la compilazione del quadro rw – avrebbe natura procedimentale e non sostanziale.

ciò in quanto la norma in argomento non introduce una nuovo e diverso tipo di tributo, bensì disciplina le modalità di esercizio del potere impositivo dell’erario in modo difforme da quanto previsto dall’art 3 legge 212/00 (c.d. statuto del contribuente) in base al quale “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo” (comma 1) e “i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati” (comma 3).

secondo la corte regionale dei tributi, infatti, tale difformità non rappresenterebbe una criticità o un difetto di coerenza sistematica, in quanto la predetta norma – avente rango ordinario – ben può essere derogata da un’altra norma successiva di pari rango quale appunto l’art.12 dl 78/09.

ciò premesso, la commissione conclude per l’applicabilità del raddoppio dei termini anche alle annualità precedenti al 2009, anno di entrata in vigore della norma in argomento, salvi naturalmente i rapporti tributari ormai definitivi, in contrasto con la prevalente dottrina e con copiosa giurisprudenza di merito – tra cui ricordiamo la ctp lecco 267/1/16 – che si sono invece espresse nel senso della natura sostanziale della norma con conseguente applicabilità della stessa esclusivamente agli anni di imposta successivi.

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