la CTR di Venezia con una pronuncia davvero illuminata esclude il raddoppio dei termini qualora l’accertamento sia basato sulla contestazione al contribuente dell’abuso del diritto.
colla sentenza n.135 del 2016 la “serenissima” corte d’appello dei tributi accoglie le doglianze del contribuente che si vedeva accertare “tempestivamente” tramite il meccanismo del raddoppio dei termini previsto dalla normativa tributaria in caso di accertamento di illeciti penali (quella vigente è ora il D.lg.128/15).
la conclusione della corte territoriale si fonda sul presupposto che l’abuso del diritto non può mai sfociare in contestazioni di matrice penale perché altrimenti vi sarebbe la violazione dei principi di tassatività delle ipotesi di reato e determinatezza delle condotte penalmente rilevanti.
ecco il passaggio principale “dall’abuso del diritto non può originare un reato e, conseguentemente, non esistendo un obbligo di denuncia per un reato inesistente, non esiste il presupposto (n.d.r. giuridico/normativo) per il raddoppio dei termini”.
in ogni caso la normativa favorevole al contribuente introdotta dal D.Lgs.128/15 – che diradava la nebbia circa il meccanismo di calcolo del raddoppio – è applicabile retroattivamente al contribuente perché favorevole al reo per il principio del favor rei.
seppur una rondine non faccia primavera, devono ritenersi logici e ben motivati i ragionamenti giuridico/normativi sottostanti la pronuncia della corte regionale della laguna.