bilanci falsi: penale o no ?

la cassazione in meno di tre mesi cambia nuovamente rotta: il “falso valutativo” non è rilevante penalmente.

con la terza pronuncia n.6916/16 la cassazione cambia di nuovo rotta, in una confusione davvero difficile anche da esporre.

ecco gli orientamenti: il primo è favorevole agli amministratori, sindaci, revisori consulenti e prende spunto dalla riforma del testo dell’art.2621 c.c. che secondo la recente revisione (l.69/ del 27/5/15) eliminava dal testo della norma l’inciso “ancorché oggetto di valutazione”. tale linea è più aderente ad una lettura sistematica della nuova norma e tende ad evitare la punibilità per quelle condotte di postazione in bilancio che riguardino “valutazioni”. in breve: la condotta dell’amministratore (o a scendere il sindaco, il revisore o il consulente) che posta a bilancio elementi contabili oggetti di “mera valutazione”, seppur erronea, non può essere punibile (cass. pen. nn.33774/15 e 6916/16).

il secondo orientamento – che temporalmente è stato pronunciato fra i due sopraddetti ed è frutto della sentenza n.890/16 – ritiene rilevanti anche gli enunciati valutativi falsi e, nel merito, aveva ritenuto punibile per falso in bilancio l’aver esposto crediti di dubbio realizzo (pari circa al 62% dei crediti totali), attività che, ai sensi dell’orientamento precedente, andrebbe indenne da addebiti.

nel precedente articolo del blog del 30/1/16 si dava atto del contrasto in seno alla sezione V della cassazione penale che è stato arricchito di questo ulteriore arresto. quell’articolo si concludeva in un modo che mi sento di confermare:

ora, è ovvio che sia in atto un contrasto giurisprudenziale (cass. pen. nn.33774/15-6916/16 vs. n.890/16) quanto è evidente che entrambe le ragioni siano ben motivate e parzialmente condivisibili.

in attesa di una pronuncia a sezioni unite che dirima la vexata quaestio non si può non notare l’attualità della materia e la sempre maggior rilevanza che assume nei palazzi di giustizia; ciò impone agli amministratori, dirigenti societari, liquidatori, revisori legali, sindaci un comportamento sempre prudente, improntato a ragionevolezza e buon senso se si vuole ridurre al massimo ogni possibilità di contestazione.

a buon intenditore poche parole.

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