la detrazione fiscale da risparmio energetico spetta anche alle immobiliari

la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti spetta anche sugli immobili merce e/o locati di proprietà di società immobiliari.

a stabilirlo è la ctp di lecco, colla sentenza 177/03/2015 depositata lo scorso 12 maggio 2015, sul ricorso presentato dallo scrivente, nella quale sostiene che
 l’asserita “interpretazione sistematica dell’agenzia delle entrate non è condivisibile sia in relazione al dettato legislativo sia in riferimento alla distinzione tra immobili costituenti “beni merce” e immobili costituenti “beni strumentali” in quanto di essa non v’è traccia né in dottrina né in giurisprudenza”;
 l’equiparazione tra normativa in materia di detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio e quella, de qua, in materia di risparmio energetico non solo “non è di sostegno alla tesi dell’agenzia delle entrate” ma, addirittura, “non è chi non veda la infondatezza dell’analogia e del confronto tra le citate agevolazioni data la differente logica e la differente finalità delle leggi che le hanno disposte”;
 “l’agevolazione […] spetta a chi sostiene la spesa dell’intervento, qualunque sia la categoria catastale dell’unità immobiliare interessata e la qualifica del contribuente”;
 “il diritto alla detrazione trova conferma nel testo della norma e del decreto attuativo che non prevedono eccezione”.
infatti, lo studio, nel detrarre l’agevolazione in oggetto, si era conformato alla massima dottrinale 184 dell’aidc di milano la quale sosteneva che l’agevolazione spettasse anche al produttore di reddito di impresa e sugli immobili locati o merce.
la ratio della norma, infatti, è sufficientemente chiara: migliorare l’efficienza energetica dell’intero patrimonio immobiliare esistente, senza limitazione alcuna.
la norma, art.1 comma 349 della legge 27/12/2006, non prevede eccezioni né di tipo oggettivo (“unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale”) né soggettivo (persone fisiche e soggetti non titolari di reddito d’impresa, nonché tutti i titolari di reddito d’impresa, inclusi società ed enti); nemmeno il decreto interministeriale, ministero dell’economia e delle finanze del 19/2/2007 e successivi aggiornamenti, ne prevede; viceversa, tale decreto esplicitamente sancisce che la detrazione spetti “ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di cui al predetto art.1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria, anche rurali, posseduti o detenuti”.
vieppiù, tale portata generale è confermata, indirettamente, dalle istruzioni al modello unico che non pongono limitazione alcuna alla detrazione se non l’effettivo sostenimento della spesa ed il rispetto degli adempimenti prescritti.
in senso favorevole si sono espresse, anche, la ctp di varese con sentenza del 21/6/2013 n.94/01/13 e la ctp di como con sentenza del 2/7/2012 n.109/3/2012 e del 28/5/013 n.43/05/2013 che hanno bene evidenziato le caratteristiche di fondo dell’agevolazione in questione.
questo parere sconto le specificità del caso in esame ma la lettura piana della norma di riferimento rende condivisibile la motivazione della sentenza di accoglimento della commissione tributaria.

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