omicidio stradale: condannato il titolare del cantiere stradale. E la 231/01?

“La responsabilità (anche penale) da sinistro stradale può derivare anche dagli ingombri e dagli ostacoli fissi che completano la carreggiata”.

La Cassazione penale n.29291/18, con una pronuncia davvero particolare, annovera tra i potenziali responsabili dei sinistri stradali anche i soggetti “non in transito”, quelli ingombri fermi sulla carreggiata. Non solo veicoli, biciclette e pedoni, quindi.
Chiariamo il concetto. La circolazione stradale si compone da veicoli, pedoni ed ostacoli fissi presenti in strada, e proprio a causa della presenza di questi ultimi, a volte accadono incidenti più gravi del previsto.
La Suprema Corte si trovava a decidere sulla responsabilità del titolare di un cantiere verso un sinistro stradale colposo: egli aveva l’obbligo di garanzia e supervisione del regolare svolgimento dei lavori, che a causa del cattivo ed erroneo posizionamento dei cartelli segnaletici indicanti un ostacolo, provocavano la morte di un conducente durante una manovra di sorpasso illecita. L’automobilista di aspettava un ingombro di manovra inferiore a causa dell’errata segnaletica.
Gli ermellini sottolineavano la concomitanza di cause indipendenti l’una dall’altra nella dinamica dell’incidente mortale, quali la manovra di sorpasso non consentita e il mal posizionamento della segnaletica sulla carreggiata.
Il contravventore si trovava così dinnanzi un ostacolo mal segnalato, considerato concausa dell’evento mortale.
La Corte di Cassazione statuiva perciò l’esistenza della violazione dell’obbligo di garanzia verso gli utenti della strada da parte del titolare del cantiere stradale.
Una vera e propria colpa da organizzazione con un risparmio sui costi tipico di chi ha un interesse o vantaggio.
Al momento solo alcune fattispecie e condotte dell’omicidio stradale sono riconducibili alla normativa 231/01 e non tutti i magistrati hanno la preparazione idonea per contestare tale fattispecie. Attenzione.

Per questi motivi, il titolare d’impresa veniva condannato per omicidio colposo, poiché egli aveva l’obbligo di controllo e supervisione continua sulla corretta esecuzione dei lavori.

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