In questa puntata di #fiscoxtutti, all’interno del filone sulla protezione del patrimonio, parliamo di responsabilità degli amministratori, sfatando miti e definendo i confini della responsabilita’ solidale degli stessi.
domanda: buongiorno e ben ritrovati presso lo studio della bella associato di lecco con il nostro esperto, il dott. stefano della bella, commercialista/patrimonialista. nella scorsa puntata abbiamo detto, riassumendo, che “un socio di srl non risponde dei debiti sociali soltanto se rimane socio puro e semplice, invece, potrebbe essere chiamato a rispondere se svolge la funzione di amministratore”. oggi di cosa parliamo, dottore?
risposta patrimonialista: quella che hai appena declinato è la responsabilità limitata del socio di società di capitali mentre oggi parliamo della responsabilità limitata del socio di società di persone.
domanda: dottore, ma ho sempre saputo che la responsabilità del socio di società di persone è illimitata e solidale, quindi, il contrario di quello che ha appena detto, no?
risposta patrimonialista: hai perfettamente ragione, ma io, le società le analizzo da patrimonialista non da commercialista. ti spiego la differenza con un semplice esempio: parliamo di costi fissi e costi variabili. allora chi fa impresa ben sa questa differenza, un costo fisso è un costo che rimane tale al variare della quantità prodotta mentre il costo variabile è quel costo che aumenta con l’aumentare della quantità prodotta. esempi? il canone di locazione è un costo fisso, la materia prima è un costo variabile. ma adesso prova a guardarla sotto questo punto di vista: se aumento la produzione il costo variabile rimane fisso (l’incidenza del costo di materia prima per ogni singolo pezzo prodotto) mentre il costo fisso diventa variabile (l’incidenza del canone di locazione su ogni singolo prezzo prodotto), nel senso l’incidenza della locazione su ogni singolo pezzo diminuisce, varia, mentre l’incidenza della materia prima su ogni singolo prezzo rimane fissa. con questo esempio cosa voglio dire, dipende da chi guarda le cose e dall’approccio che ha.
domanda: bene, diciamo che sono incuriosita e voglio capire la responsabilità limitata dei soci di società di persone.
risposta patrimonialista: bene cominciamo col ripassare brevemente le basi:
l’art.2740 “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” non solo i beni attuali ma anche quelli futuri;
l’art. 2252 “il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente” ovvero il rapporto fiduciario, l’intuitus personae, che lega i soci impedisce il trasferimento della quota sociale sia per atto tra vivi che mortis causa.
abbiamo chiarito anche nelle puntate precedenti che il patrimonio apportato, conferimenti, escono dalla sfera personale per confluire nelle dotazione sociali e costituiscono una sorta di patrimonio destinato. questa distinzione tra i patrimoni, personali ed imprenditoriali, si chiama autonomia patrimoniale e ne abbiamo di due tipi, quella detta perfetta e l’imperfetta. la prima, perfetta è tipica delle società delle società di capitali in cui i creditori personali dei soci non possono agire sul patrimonio sociale e di contro i creditori sociali non possono agire sul patrimonio personale dei singoli soci, la seconda, l’imperfetta caratterizza nelle quali è possibile escutere il patrimonio dei soci.
adesso arriviamo all’argomento di giornata, provocatoriamente “la responsabilità limitata del socio di società di persone e quella illimitata del socio di società di capitali”. per capire questo cambio copernicano di prospettiva, guardiamo l’effetto che le società hanno nei confronti dei creditori dei soci, ripeto creditore personale del socio che nel codice civile viene declinato con l’espressione creditore particolare del socio. cioè, se è pur vero – quello che dicevi tu prima e che è patrimonio di buon senso comune ovvero che per debiti sociali, nelle società di persone, tranne l’accomandante nelle sas, rispondo illimitatamente e solidalmente coi miei beni presenti e futuri – art.2740 – è altrettanto vero che per i miei debiti personali non rispondo con la quota sociale. viceversa, nelle società di capitali, genericamente perché non vale nel caso in cui io sia socio ed amministratore, la mia responsabilità per i debiti sociali è limitata ma per i miei debiti personali io rispondo illimitatamente coi beni presenti e futuri.
quota sociale: bene presente;
utili derivanti dalla quota sociale: beni futuri.
domanda: il concetto mi è chiaro, adesso. non lo sapevo. approfitto per dire ai telespettatori che è qualora vogliano rivedere la puntata la possono trovare sul blog dello studio della bella associato www.ricorso-tributario.it e se vogliono possono anche leggerla perché viene pubblicata, insieme al video, anche la sbobinatura; magari qualcuno vuole rifletterci con più calma. fatta questa precisazione, su questi temi, mi chiarisce quindi il differente approccio del commercialista e quello del patrimonialista?
risposta patrimonialista: il commercialista ha un approccio aziendale e finisce per tutelare la persona fisica il patrimonialista, a contrario, ha un approccio personale e finisce per tutelare le aziende. il buon commercialista aiuta l’imprenditore a scegliere la corretta forma societaria affinché i rischi da essa derivanti siano i più limitati possibili e non incidano la serenità famigliare. il buon patrimonialista, dopo aver protetto il patrimonio personale, assiste l’imprenditore nello scegliere la forma societaria più adatta affinché i rischi personali non intacchino il patrimonio aziendale e sia preservata la continuità d’impresa. il patrimonio personale è il re e deve essere difeso, l’impresa è la regina e deve essere protetta.
un approccio unilaterale non è un buon approccio.
domanda: mi può fare degli esempi di creditori particolari del socio?
risposta: il coniuge divorziato, da marito/moglie a creditore, equitalia, la banca se non paghi il mutuo sulla casa o non rimborsi il finanziamento. di questi debiti, se hai una società di capitali, srl, spa o sapa, rispondi anche con quella. attenzione.
concludendo provocatoriamente direi che il socio di società di persone risponde limitatamente mentre quello di società di capitali risponde illimitatamente, finanche colla quota sociale.