pace fiscale 1/2

In questa puntata di #fiscoxtutti, parliamo delle interessanti novità introdotte con il dl 119/2018 “pace fiscale”.

domanda: buongiorno e ben ritrovati presso lo studio della bella associato. oggi, con i nostri esperti di leggi e tributi. oggi siamo con il dott. stefano della bella commercialista e patrimonialista, parliamo di decreto legge fiscale 119 del 23/10/18, dottore da cosa cominciamo?
risposta: partiamo con la definizione del pvc. allora, il dl 119 dice che il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto – ovvero il 24/10/2018 – presentando la dichiarazione dei redditi, entro il 31 maggio 2019, in regolarizzazione delle violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, irap, iva, ivafe ed ivie. attenzione : è possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.
nella dichiarazione dei redditi di ravvedimento non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite. attenzione: dei maggiori imponibili dichiarati, ovvero le perdite già utilizzate nella dichiarazione originaria sì, ma non più di quelle già utilizzate
tenete conto che in caso di pvc consegnato a soggetti in regime di trasparenza, società di persone o società di capitali trasparenti, bisognerebbe fare le nuove dichiarazioni dei redditi anche dei soggetti partecipanti per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.
poi, le imposte autoliquidate nelle dichiarazione dovranno essere versate senza applicazione delle sanzioni irrogabili neanche quelle agevolate a titolo di ravvedimento. solo in caso di ravvedimento iva dovranno essere versati gli interessi di mora perché si tratta di imposta europea.
ultimo ma non meno importante, il perfezionamento avviene colla presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima entro il 31 maggio 2019.
il debito emergente può essere rateizzato fino ad un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
è esclusa la compensazione, quindi niente utilizzo di perdite né compensazione.

domanda: per quanto riguarda la rottamazione, ci sono novità?
nel decreto legge, che ricordo essere un provvedimento legislativo di immediata efficacia da convertire in legge entro 60 gg., trova spazio la rottamazione-ter ovvero la nuova definizione agevolata dei ruoli.
la nuova norma ripercorre quelle precedenti, qiuindi, per non appesantire la trasmissione diremmo che è possibile chiudere le cartelle esattoriali con equitalia/agenzia delle entrate riscossioni pagando l’imposta e non anche le sanzioni e gli interessi relativi.
ci limitiamo solo a farvi notare le differenze e ricordarvi i passaggi più significativi della normativa:
– il pagamento potrà essere adempiuto o in unica soluzione entro il 31/7/2019 ovvero a rate, con un massimo di 10 ed a partire sempre dal 31/7/19;
– le scadenze sono fisse 31 luglio e 30 novembre di ogni anno;
– gli interessi al tasso del 2% annuo;
– la domanda deve essere presentata entro il il 30 aprile 2019; con la domanda si deve rinunciare ai giudizi pendenti come già si doveva fare nelle precedenti rottamazioni;
– equitalia/agenzia entrate riscossioni entro il 30 giugno 2019 comunica ai debitori l’ammontare complessivo dovuto nonché la serie e le date delle rate.
tenete conto che chi ha aderito alla rottamazione-bis, a condizione che effettui entro il 7 dicembre 2018 il pagamento integrale di tutte le rate dovute (quindi le rate di luglio, settembre e ottobre 2018), può avvantaggiarsi del rinvio automatico del versamento delle somme residue.
sono ammessi alla nuova procedura di rottamazione anche coloro che non hanno perfezionato la prima rottamazione, nonché coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione bis, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018 di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione.

domanda: abbiamo anche sentito parlare di stralcio dei piccoli debiti con equitalia?
risposta: si, si tratta della normativa sullo stralcio ruoli inferiori a 1000 euro, in pratica:
è stato previsto l’annullamento automatico alla data del 31 dicembre 2018 dei debiti di importo residuo, al 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iva esclusa, per carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2010 – si tratta di cose vecchie, quindi, per quelle nuove abbiamo visto la rottamazione-ter
poi, hanno reintrodotto anche la chiusura delle liti pendenti
ovvero la possibilità di chiudere le liti tributarie col fisco pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.
si deve trattare di controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
le modalità, schematicamente:
domanda del contribuente;
pagamento di un importo pari al valore della controversia;
ogni controversia necessita una distinta domanda di definizione e distinto versamento.

domanda: quanto bisogna pagare per chiudere?
risposta: se l’agenzia delle entrate ha perso:
a) in primo grado, colla metà del valore della controversia;
b) in secondo grado, con il quinto del valore della controversia;
le controversie relative a mere sanzioni:
– in caso di soccombenza dell’agenzia delle entrate, con il 15% del valore della controversia;
– con il pagamento del 40% negli altri casi.
la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019; per importi superiori a 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale, fino ad un massimo di 20 rate trimestrali.

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