la cassazione ritiene sufficiente il solo fine di consentire, anche solo potenzialmente, l’evasione dei terzi.
ai fini della punibilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 del d. lgs.74/00 la cass. pen. n.42892 del 20/9/17, segna una palese eccezione all’attuale panorama dei reati fiscali così come delineato dal d. lgs.74/00. tale decreto veniva costruito sulla scelta di fondo di attribuire rilevanza penale a tutte quelle condotte idonee a produrre una concreta lesione degli interessi erariali, con conseguente rinuncia alla criminalizzazione di violazioni formali e/o meramente preparatorie. unica eccezione, appunto, la condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti, diretta a permettere – anche se solo in astratto – la commissione, da parte del destinatario, del reato di utilizzo di fatture false.
con la pronuncia in commento, la corte di piazza cavour ha ulteriormente dimostrato di intendere la condotta prevista dall’articolo 8 come la più insidiosa (insieme a quella di cui all’art.2) tra quelle previste dal decreto 74/00, a tal punto da evidenziarne la connotazione di reato di “pericolo astratto” e quindi caratterizzato da un’anticipazione della punibilità, svincolandola dalla concreta configurabilità di un’evasione d’imposta.
viene infatti ritenuto necessario e sufficiente il solo fine di consentire l’evasione a terzi e quindi il potenziale pericolo dell’altrui utilizzo a fini evasivi della fattura emessa a fronte di operazioni inesistenti.
spiace prendere atto del fatto che tale tesi pare del tutto contraria ad un principio cardine del diritto penale moderno: il principio di offensività che impone di attribuire rilevanza penale solo ed esclusivamente ai soli fatti concretamente (e non solo potenzialmente!) idonei ad offendere il bene giuridico tutelato dalla norma (in questo caso l’integrità del patrimonio erariale).
prendiamone atto.