il fallimento può negare il compenso al revisore inadempiente

legittimo l’operato del curatore che solleva l’eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa del revisore che chiedeva l’ammissione al passivo fallimentare del proprio compenso derivante dall’attività svolta.

il sindaco con incarico di revisore legale della società rischia di vedere escluso dal passivo fallimentare il proprio credito derivante dall’attività svolta, se risulta che non abbia svolto il proprio incarico con diligenza. non solo: la sua richiesta di insinuazione al passivo può essere rigettata dal curatore, invocando l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c..

queste le conclusioni a cui sono pervenuti, prima, il tribunale di trieste, adìto in opposizione al rigetto di insinuazione al passivo e, poi, i giudici della cassazione con l’ordinanza del 11/9/17 n.21104 di conferma della sentenza del tribunale.

tecnicamente e tipicamente questo istituto trova applicazione nel contratto a prestazioni corrispettive in funzione cautelativa e sostanzialmente riequilibratrice di un rapporto altrimenti compromesso: quando una delle parti, pur esigendo la propria, non esegue o non offre di eseguire la prestazione dovuta alla controparte, questa può rifiutarsi legittimamente di adempiere ed evitare il pregiudizio che inevitabilmente deriverebbe dall’aver eseguito la propria prestazione senza ottenere quella spettante.

secondo i fatti di causa, il revisore non si era attivato per segnalare la perdita di capitale o comunque la gravissima crisi della società ormai evidente, né aveva proceduto alla corretta allocazione in bilancio di crediti ormai inesigibili e a segnalare indebiti prelievi da parte dell’amministratore ed illusorie patrimonializzazioni. sempre a detta dei giudici di prime cure, si era, invece, limitato a “nascondersi” dietro le valutazioni operate dai predecessori. la cassazione, quindi, conferma l’applicabilità al caso di specie dell’eccezione di inadempimento, prevista dall’art. 1460 c.c.

a prescindere dalla verifica di fatto circa l’inadeguatezza dell’attività svolta dal revisore e la sua scarsa diligenza, è apprezzabile l’estensione del rimedio dell’eccezione oltre i confini tradizionali della sua applicazione tipica, al fine di paralizzare la pretesa del revisore.
ben venga un certo tipo di pronunce.

avv. fabrizio papotti

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