non può essere ascritta all’ente la responsabilità amministrativa da reato se la condotta del dipendente è tenuto per un proprio privato ed esclusivo vantaggio e non nell’interesse e vantaggio dell’ente. questa è la pronuncia n.2133/16 con la quale il tribunale di catania ha sconvolto i giuristi.
ii tribunale penale di primo grado si è trovato a valutare la condotta di un dipendente (capo squadra) che “per evitare la calura pomeridiana” evitava scientemente di approntare il cantiere conformemente al modello organizzativo, ciò per terminare velocemente l’opera e sottrarsi all’inclemente clima del dopo pranzo. peccato che tale superficialità abbia causato la morte di due lavoratori.
in breve, l’ente veniva giudicato esente da responsabilità perché, da una parte, aveva approntato un modello organizzativo davvero consistente e, dall’altra, l’interesse e il vantaggio nel caso di specie erano propri del dipendente, non del datore di lavoro: la decisione di violare il modello organizzativo era adottata nell’esclusivo interesse e vantaggio del capo squadra.
davvero non si crede a quanto si legge. si ritiene, infatti, che l’ente avrebbe dovuto dimostrare l’efficacia del modello organizzativo; prova diabolica laddove si pensi che l’evento morte è stato causato dall’aggiramento sin troppo semplice del modello, dall’assenza di controlli sul rispetto delle procedure, dalla mancata dimostrazione di una formazione specifica, dall’omessa prova di essere in possesso di sistema di verifica e/o allerta e dall’esistenza di un sistema sanzionatorio che disincentivi – in maniera efficace – iniziative private in violazione del modello.
d’altronde che a catania ci sia un clima torrido nelle ore pomeridiane era facilmente prevedibile come era semplice diagnosticare che un dipendente potesse assumere iniziative volte ad evitare di lavorare nel pomeriggio, con ciò sorvolando su cautele necessarie. tragedia annunciata? non per i giudici o, almeno, non per colpa dell’ente.
aspettiamoci l’impugnativa.