nel piano del consumatore, il debitore è meritevole se le rate di finanziamento non superano un terzo del suo reddito mensile.
per la l.3/12 il debitore può accedere al piano del consumatore qualora sia meritevole vale a dire, oltre a non aver compiuto atti in fronde alla legge, allorché abbia una consistenza patrimoniale e/o dei redditi che giustificano l’indebitamento contratto.
il giudice, nella sentenza ****, si è addentrato nei meandri della meritevolezza fino a determinare quantitativamente il limite oltre il quale l’assunzione di debiti non può essere ritenuta contratta colla ragionevole aspettativa del rimborso.
pertanto, l’imprudenza del debitore caratterizzata dalla sproporzionalità tra i prestiti contratti, le tempistiche di rimborso e l’ammontare delle rate e l’entità del reddito periodico non consente al professionista, prima, ma sicuramente al giudice, poi, di ammettere alla composizione della crisi da sovraindebitamento il maldestro debitore.
nel caso concreto, il debitore si era anche comportato seguendo un criterio ragionevole ovvero ha estinto il finanziamento precedente che non riusciva più a pagare e ne aveva sottoscritto un altro di durata maggiore a rata inferiore; purtroppo, così facendo, aveva colposamente superato la regola prudenziale vale a dire si era trovato ad avere prestiti superiori a un terzo del proprio reddito.
la proposta di poter accedere al piano del consumatore è stata pertanto rigettata poiché il tribunale di udine, giudice dott. lorenzo massarelli, decreto 4/1/17, ha dichiarato inammissibile la proposta del piano del consumatore di un debitore per difetto del requisito di meritevolezza, ritenuto da provarsi in aggiunta all’assenza di atti in frode.
lo studio scrivente, tuttavia, riconosce che se è pur vero che l’applicazione al caso concreto della norma debbe essere declinata nei fatti mediante regole che aiutano a suddividere fattispecie meritevoli ed altre meno, si auspica che la normativa venga interpretata nel senso dell’inclusione dei soggetti che vivono loro malgrado situazioni di grave difficoltà, di sofferenza e gravose psicologicamente e quindi ammettendo i debitori di buona fede che, anche se con imprudenza o colpa, hanno contratto debiti che non riescono più a pagare perché viceversa, verrebbe penalizzato lo spirito della norma che mira al reinserimento ed al fresh start.
dott. stefano della bella e dott.ssa simona carlozzo