il sovraindebitato può liberarsi dai debiti cedendo il tfr, oltre che l’immobile

la liquidazione permette, quindi, di pagare ed estinguere i debiti contratti dal debitore attraverso la cessione dei propri beni mobili e/o immobili.

il comma 1 dell’art.14 ter l.3/12 stabilisce che “in alternativa alla proposta di composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’art.7, comma 2, lettere a) e b) può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni”.

nel caso in cui il debitore abbia un bene immobile ed il tfr può accedere a tale procedura?

nel caso sottoposto all’esame del tribunale di milano, il sovraindebitato era proprietario di un unico bene immobile oggetto di azione esecutiva immobiliare oltre a disporre del proprio tfr. per contro aveva debiti nei confronti sia di un creditore privilegiato ipotecario sia verso equitalia nord, oltre che verso creditori chirografari.

in tale fattispecie colla sentenza del 22/4/17, il tribunale di milano ha stabilito che il debitore può proporre la liquidazione dell’unico bene immobile di sua proprietà ed il pagamento dei restanti debiti anche con il tfr maturato e riscattabile destinando la quota di un quinto ad equitalia quale creditrice privilegiata.

per raggiungere tale conclusione il tribunale ha esaminato la domanda ex art.14 ter l.3/12 presentata dal debitore e ha dato atto che quest’ultimo (i) era un consumatore, (ii) non sussistevano cause di inammissibilità di cui all’art.7 comma 2 lett. a) e b) e che (iii) la situazione di sovraindebitamento era collegata all’acquisto di numerosi immobili nell’ambito di una vicenda dai risvolti penali di cui era stato vittima.

in conclusione, ritenuto che vi fossero i presupposti, dichiarava aperta la procedura di liquidazione tramite la cessione del bene immobile e del tfr maturato.

d’altronde: meglio un uovo oggi che una gallina domani.

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