anche l’amministrazione finanziaria deve tempestivamente adeguarsi alla sentenza ed adoperarsi per cancellare le iscrizioni pregiudizievoli.
sono le sezioni unite della cassazione (n.758/17) a stabilire che “l’iscrizione nei ruoli straordinari in caso di fondato pericolo per la riscossione (..) costituisce misura cautelare posta a garanzia (n.d.r. così come l’ipoteca) del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante: ne deriva che, qualora intervenga una sentenza anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l’ente impositore ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimento di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell’eccedenza versata”.
il concetto di rito è il seguente: le sentenze tributarie sono equiparate, quanto alla immediatezza dei loro effetti, a quelle emesse dalla magistratura ordinaria e amministrativa e tale immediatezza vale anche nei confronti della amministrazione finanziaria.
il percorso verso il ridimensionamento dello stato a mera parte processuale (con eguali diritti e doveri) si sta percorrendo ma stranisce che certi principi di parità debbano essere ancora oggi oggetto di pronunce della cassazione.
per fortuna c’è qualcuno che si immola a beneficio di (noi) tutti.