crisi da sovraindebitamento dei coniugi: ognuno deve presentare una istanza di ammissione alla procedura

ciascuno dei debitori (anche qualora siano legati da rapporti di garanzia, leggasi fideiussione) deve presentare autonoma istanza per accedere alla procedura del piano del consumatore.

la legge n.3/12 nel riferirsi ai soggetti che possono accedere alla procedura del piano del consumatore considera un singolo soggetto, appunto il “consumatore”, e non più soggetti i famigliari.
pertanto, come ci si deve comportare nel caso in cui nel medesimo nucleo familiare alcuni debiti siano a capo di un coniuge e alcuni in capo all’altro? è possibile presentare un’unica istanza di accesso alla procedura per entrambi i coniugi?

considerando l’esperienza di questo studio la risposta è no: ciascuno dei coniugi dovrà depositare una istanza personale per l’accesso alla procedura presso il tribunale di residenza.

successivamente il giudice nominerà l’organismo di composizione della crisi o un professionista quale gestore (che può essere o meno il medesimo) per ognuno dei coniugi e, successivamente, quest’ultimi presenteranno due distinte proposte di piano ex art.9 della l.3/12.

in conclusione la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è personale in quanto si riferisce ad un unico soggetto e nel caso di più soggetti indebitati, appartenenti al medesimo nucleo famigliare, sarà necessario presentare due distinte richieste per poter accedere alla procedura del piano del consumatore.

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