falso in bilancio: è punibile la discrezionalità dell’amministratore se dolosamente preordinata.

la discrezionalità è, di contro, valida qualora sia volta a rappresentare la realtà aziendale.

questo studio ha già più volto fornito contributi sul tema (cfr. all’articolo del 06/04/16 su ricorso-tributario.it dal titolo “bilanci falsi: penale o no“?) citando la suprema corte che in modo altalenante ha definito il concetto di discrezionalità.

si va da pronunce (cass. nn.33774/15 e 6916/16) che nella soppressione del riferimento normativo al concetto di “ancorché oggetto di valutazioni” hanno voluto vedere la non punibilità tout court degli aspetti valutativi e chi, di contro, cavalcava l’intransigenza circa la rilevanza penale delle valutazioni (cass. nn.890/16 e 12793/16). a conclusione dei contrasti, infatti, la cassazione emanava l’informativa provvisoria n.7 del 2016 che, anticipando una massima delle ss.uu. riteneva rilevanti le valutazioni solo nel caso in cui contrastare con i criteri oggettivi di valutazione sia essi normativi che tecnico contabili tracciando un limite ben preciso quali gli oic, isa e le norme di comportamento del cndcec.

ciò rileva per alcune caratteristiche del reato in oggetto. innanzitutto è un reato proprio perché per essere contestato deve essere commesso da un “intraneus” cioè da qualcuno che dispone di informazioni utili, da qualcuno che riveste una posizione qualificata quale amministratore, liquidatore, sindaco.

si può concludere che il nuovo intervento normativo non intende quel margine di discrezionalità proprio di valutazioni normative e tecniche ma quelle valutazioni consciamente volte a fornire una rappresentazione difforme da quella reale . il falso valutativo, quindi, rimane perseguibile nel momento in cui sia utilizzato con dolo per fornire informazioni pericolose per i terzi e, di qui, creare un danno.

un vero pantano cui prestare sincera attenzione, prima di addentrarcisi.

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