il fideiussore di un’impresa commerciale può accedere al piano del consumatore

il garante che non ha agito nell’ambito della sua attività professionale o imprenditoriale anche se garantisce un debito di società commerciale viene considerato consumatore ai fini della legge 3/12 beneficiando del piano del consumatore.

questo è quanto stabilito dalla sentenza della corte di giustizia europea n.1869/16 la quale definisce il consumatore come il soggetto non assoggettabile al fallimento che si trova in un perdurante squilibrio tra le sue obbligazioni e il patrimonio prontamente liquido appalesando, quindi, uno stato di insolvenza irreversibile.

all’art.6, comma 2, lettera b), legge 3/12 il consumatore viene definito quale “persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. la norma, pertanto, non esclude che anche l’imprenditore o il professionista possa accedere alla procedura del piano del consumatore, purché la crisi da sovraindebitamento non sia stata determinata dall’assunzione di obbligazioni attinenti l’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

la corte di giustizia europea, colla sentenza ut supra, ha ridefinito l’ambito di consumatore ricomprendendoci anche il garante fideiussore che garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte da una società commerciale, specificando, che spetta al giudice nazionale verificare se il contraente in questione possa essere o meno qualificato come consumatore, ovvero come colui che agisce per scopi di natura privata.

in conclusione, la persona fisica che abbia sottoscritto fideiussione a favore di un imprenditore ha il diritto ad accedere alla procedura semplificata del piano del consumatore.

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