concordato preventivo: è possibile l’annullamento del concordato in caso di non veritiera rappresentazione patrimoniale

il creditore può agire in giudizio se il suo voto è ottenuto con dolo.

l’art.186 l.f. dispone che “ciascuno dei creditori può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento” mentre l’art.138 l.f. prevede i casi – esagerata rappresentazione dolosa del passivo ovvero sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo – in cui è possibile ottenere l’annullamento del concordato preventivo.

la suprema corte è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso presentato dal fallimento di una società creditrice avverso la sentenza che aveva revocato il decreto di annullamento del concordato preventivo e la conseguente sentenza di fallimento.

nella fattispecie la corte di legittimità, con sentenza n.18090/16, stabilisce che i casi in cui è possibile ottenere l’annullamento non sono solo le due ipotesi restrittivamente previste dall’art.138 l.f. bensì tutti gli “altri atti di frode (n.d.r. utili alla “revoca” ex art.173 l.f.) e, quindi sul piano oggettivo, ogni condotta tesa ad occultare situazioni idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi (..) l’idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione (..) purché caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta”.

su tale principio, quindi, la corte ha concluso che “l’annullamento del concordato preventivo omologato, ex art.186 l.f., è un rimedio concesso ai creditori non solo in caso di inadempimento importante bensì nei casi in cui la rappresentazione dell’effettiva situazione patrimoniale della società proponente – in base alla quale il concordato è stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale – sia risultata falsata per effetto della dolosa esagerazione del passivo, dell’omessa denuncia di uno o più crediti, ovvero della sottrazione o della dissimulazione di tale orientamento, o di altri atti di frode, idonei ad indurre in errore i creditori sulla fattibilità e sulla convenienza del concordato proposto”.

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