concordato preventivo: chi “favorisce” i dipendenti può accedere ugualmente al concordato

il difetto di autorizzazione preventiva non costituisce un atto di frode.

“ai sensi dell’art.173 l.f., infatti, il pagamento dei debiti anteriori, allorché abbia ad oggetto le retribuzioni dei lavoratori dipendenti dell’impresa in concordato preventivo, non integra di per sé una violazione della par condicio ne costituisce ipso facto un atto di frode, sebbene effettuato in difetto di autorizzazione preventiva; di conseguenza, il pagamento di debiti anteriori non comporta senz’altro la revoca dell’ammissione al concordato”.

così si pronuncia la corte d’appello di napoli, con sentenza n.112/16 tenendo in considerazione l’orientamento giurisprudenziale consolidato della corte di cassazione che ha affermato che la mancata ammissione al concordato preventivo di cui all’art.167 l.f. non può essere automatica, ma va valutato tenendo conto del disvalore oggettivo dell’atto, che si misura a seconda dell’idoneità dello stesso a recare pregiudizio alla consistenza del patrimonio del debitore.

su tale principio, quindi, la corte ha concluso che merita di accedere alla procedura di concordato il debitore che paga i lavoratori prima di accedere alla procedura dato che “il pagamento dei dipendenti quale pagamento di crediti anteriori si risolve in un accrescimento, anziché in una diminuzione, della garanzia patrimoniale offerta ai creditori, in quanto impedisce che sul capitale maturino ulteriori interessi e rivalutazione monetaria”.

in conclusione, in caso di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori in assenza di autorizzazione preventiva non si è in presenza di un atto con carattere fraudolento, trattandosi di atto gestorio non pregiudizievole né per la par condicio creditorum né per il patrimonio della società.

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