raddoppio dei termini di accertamento: illegittimo senza la prova giudiziale del deposito della denuncia nei termini ordinari di accertamento

nonostante le norme in tema di raddoppio dei termini siano state espunte dal nostro ordinamento con la legge di stabilità del 2016 tale abrogazione è stata limitata per specifica previsione normativa a partire dagli avvisi di accertamento dell’anno di imposta 2016 (ciò significa che il raddoppio è applicabile sino al 2015 compreso, attenzione).

la sentenza della commissione territoriale meneghina (ctp milano n.5637/16) prende spunto dalla contestazione di condotte penalmente rilevanti in capo al socio accomandante (non già accomandatario ?) di una sas.

la commissione tributaria ribadisce il principio di diritto secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento sarebbe possibile solo in presenza della prova giudiziale del deposito di una specifica notitia criminis per le responsabilità contestate: la semplice contestazione senza la formale presentazione di una formale denuncia renderebbe inesistente – in limine litis – il presupposto giuridico del raddoppio dei termini.

l’art.2 del d.lgs.128/15, infatti, aggiungeva un ultimo periodo agli art.43 d.p.r. 60/3 e 52 d.p.r.633/72 col quale si precisava che “il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre il termine di accertamento (..)” con ciò specificando che la denuncia (e la conseguente prova giudiziale) debba essere depositata entro gli ordinari termini di accertamento per far scattare il raddoppio.

la corte meneghina ha chiarito che se, nel caso di interesse, i termini di accertamento ordinari scadevano il 31/12/13 per fatti relativi al 2008 la denuncia doveva essere depositata entro tale dat, con ciò volendo sorvolare sull’imputazione penale del socio accomandante “in quanto quest’ultimo non ha alcuna forza nella compagine sociale”.

a volte è necessario qualcuno che accerti anche l’ovvio: siamo nel tributario.

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