esonero irap per i piccoli

molti professionisti, artisti e piccoli imprenditori si trovano nella condizione di esenzione irap.

le sezioni unite della cassazione n.9451/16 sanciscono gli elementi in base ai quali ricorre il requisito dell’autonoma organizzazione passibile di imposizione irap.

primo elemento da verificare, secondo la corte di legittimità, è il numero dei dipendenti: uno solo potrebbe rappresentare un presupposto di esonero dall’irap; più d’uno porterebbe a considerare l’attività come organizzata e, quindi, assoggettabile.

nel caso di dipendente unico, poi, dovrà essere verificato il tipo di mansione svolta. se questi si limita a svolgere mansioni segretariali o esecutive ovvero se dà un contributo attivo alla realizzazione dei prodotti e/o fornitura dei servizi: solo nel primo caso andrà esente.

se parlassimo di un avvocato, ad esempio, un conto sarebbe avere una segretaria, altro avere un praticante che svolge attività intellettuali e che viene direttamente coinvolto nelle prestazioni fornite al cliente.

ultimo elemento da verificare è la presenza di beni strumentali: qualora essi rappresentino la dotazione minima necessaria per l’esercizio dell’attività non sussisterebbe organizzazione imponibile; qualora, invece, siano di qualità e quantità superiore al necessario si applicherà l’imposta sulle attività produttive.

quanto sopra riassunto avrà sicuri impatti sul contenzioso futuro ma anche su quello pendente. in quest’ultimo caso, però, non solo andrà verificato se nella fattispecie specifica esistano o meno tali presupposti di esenzione ma anche se (processualmente) il ricorrente ha sollevato per tempo eccezioni simili, per contenuto e finalità, a quelle sopraccitate così da poter utilizzare tale nuovo indirizzo delle sezioni unite della suprema corte. diversamente sarà decaduto dalla facoltà di provare i presupposti dell’esenzione.

l’onere della prova, in ogni caso, sarà totalmente a carico del contribuente. verrebbe da dire: nulla di nuovo.

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