sì alla sospensione della cartella anche nei gradi successivi al primo

i contribuenti in pendenza di lite col fisco possono chiedere la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza anche in pendenza di ricorso in cassazione o giudizio di revocazione.

a decidere conformemente alle novità legislative in tema di misure cautelari nel processo tributario è stata la commissione tributaria regionale di bari che, vocata dal contribuente in lite col fisco in cassazione, chiedeva la sospensione della cartella e delle iniziative “riscossive” del fisco.

il contribuente, infatti, non era in grado di far fronte alla pretesa di oltre €.180.000,00 derivante dal primo grado favorevole all’agenzia delle entrate e, seppur in cassazione, chiedeva l’applicazione del d.lgs. n. 156 del 2015, secondo il quale la sospensione dell’atto impugnato può essere chiesta anche nei gradi successivi al primo (in appello, con istanza formulata alla ctr; in pendenza del ricorso per cassazione, con istanza formulata alla ctr che ha emesso la sentenza impugnata; in pendenza del giudizio di revocazione, alla ct presso cui pende tale giudizio).

l’istanza è stata accolta e la ctr di bari sezione distaccata di lecce con ordinanza 25/2/16 n.217 ha emesso provvedimento sospensivo in base al quale il fisco dovrà aspettare ancora prima di porre in esecuzione la sentenza, sempre che sia ad esso favorevole

il diritto tributario sta diventando (finalmente) adulto: è un diritto civile sia perché è stato ricondotto alle regole civilistiche (artt.337, 373, 401 e 407 c.p.c.) che alle regole di comune civiltà.

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