accertamento nullo senza delega valida

la cassazione stessa riapre la discussione sui falsi dirigenti.


l’amministrazione deve provare la validità della delega data al firmatario dell’atto. senza prova incorre nella nullità dell’atto.
e’ la stessa suprema corte che in dicembre (cass. n.24492 del 2/12/15) riapre la discussione sui falsi dirigenti che sembrava definitivamente archiviata nel novembre 2015 (cass. nn.22800, 22803 e 22810 del 9/11/15).
“l’accertamento fiscale è nullo se l’amministrazione non prova di aver validamente delegato il funzionario che ha firmato l’atto”.
per onestà intellettuale gli ambiti delle pronunce non si sovrappongono perfettamente stante la particolarità di quelle decembrina che sembra più incentrata sulla delega. il caso era quello del contribuente che eccepiva la nullità dell’accertamento perché sottoscritto da chi era sprovvisto di valida delega.
con una lunga motivazione i supremi giudici spiegano che “nell’individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere l’avviso di accertamento incombe all’agenzia delle entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuale delega” con ciò potendo concludere che per la cassazione la sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di chi un soggetto diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo (nel quale caso rientra anche chi non sia stato validamente delegato) non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto a pena di nullità.

sempre tenendo presente le specificità del caso oggetto di pronuncia quel che deve far sorridere il contribuente è la inconciliabilità dei due modi di vedere e decidere della cassazione stessa. nulla è definitivamente perduto, anzi: ricorrere, ricorrere e ricorrere.

 

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