abuso del diritto: via il penale

secondo durissimo colpo all’abuso del diritto. stop al reato per imprese, professionisti.

la prima sentenza della cassazione (cass. n.40272/15) dopo l’introduzione del d.lgs.128/15 (in vigore dal 1° ottobre 2015) accoglie il ricorso di un imprenditore finito nel mirino degli inquirenti per aver ottenuto un risparmio di imposta mediante il prestito di titoli azionari. l’uomo è stato assolto perché il reato non è più previsto dalla legge come reato.
“la scelta del legislatore delegato è stata quella di escludere la rilevanza penale delle operazioni costituenti abuso del diritto, quali descritte dalla norma generale, facendo salva, per converso, l’applicabilità a esse delle sanzioni amministrative, ove ne ricorrano in concreto i presupposti”.
come afferma il d.lgs. 218/15, l’elusione fiscale non sarà perseguibile penalmente ma solo con una sanzione amministrativa. il principio vale sia per le imprese che per i professionisti e per tutti i tributi (imposte dirette e iva).
il contribuente potrà essere perseguito, laddove ci siano i presupposti, per frode o evasione fiscale.
l’elusione fiscale è ormai da tempo considerata totalmente equivalente all’abuso del diritto e avrà un’applicazione residuale rispetto agli altri illeciti penali.
l’abuso del diritto, per le vie brevi, colpisce le operazioni “prive di sostanza economica” considerando tali (a mero titolo esemplificativo) i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. quando cioè il risparmio fiscale è il motivo principale (non eventuale ed accessorio) dell’operazione analizzata. per vantaggi fiscali, poi, si intendono i benefici anche non immediati “realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali”.
“se il risparmio d’imposta consegue a una strategia anche di ordine organizzativo o gestionale di imprese o professionisti l’amministrazione finanziaria non potrà contestare l’elusione”, così sentenzia il Palazzaccio.
di sicuro la mancanza di conseguenze penali per condotte c.d. “elusive” è la reale novità di questo decreto delegato, ma non l’unica conseguenza.
la buona novella è che la riforma favorevole al reo è retroattiva (art.2 c.p.).

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