non paghi l’iva? hai diritto all’esdebitazione

con l’esdebitazione, oltre alla cancellazione dei debiti residui è possibile ottenere anche la cancellazione dell’iva non pagata.

secondo l’art.142 l.f., infatti, “il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti (…)”. inoltre, il terzo comma del medesimo articolo non prevede esclusioni espresse con riferimento ai debiti iva.

nella fattispecie posta all’esame della suprema corte, l’agenzia delle entrate/equitalia avevano richiesto, tramite cartella, il pagamento di somme a titolo iva nei confronti del contribuente fallito e già esdebitato.
a fronte di questa tematica, i giudici di cassazione hanno posto una questione alla corte di giustizia dell’unione europea chiedendo di pronunciarsi sulla sopravvivenza del debito iva all’istituto dell’esdebitazione che produrrebbe effetti estintivi sui debiti concorsuali impagati.

la corte europea, (sentenza n.493/15 del 16/3/17), riprendendo la pronuncia “degano trasporti”, confermava la possibilità di proporre il pagamento parziale dell’iva in ambito concordatario se la liquidazione fallimentare è incapace di garantire un versamento maggiore. infatti, il diritto dell’unione europea non osta ad una legislazione interna nella quale il debito iva del soggetto ammesso all’esdebitazione, sia trattato alla stregua degli altri crediti insoddisfatti, senza favoritismo alcuno.

in conclusione, così come per il fallito “esdebitato”, anche il piccolo imprenditore non fallibile, potrà ottenere il beneficio della liberazione di tutti i debiti residui fossero anche relativi all’imposta sul valore aggiunto.

dott.stefano della bella e dott.ssa simona carlozzo

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