231/01: la holding risponde del reato commesso dalla controllata

per l’addebito basta che la capogruppo riceva un’utilità anche solo potenziale.

così si è pronunciata la cassazione n.52316/16 la quale, nel richiamare i concetti di interesse e vantaggio, verifica che tali presupposti si siano verificati in concreto non già solo in capo a chi ha posto in essere la condotta criminosa presupposto (nel caso di specie art.640 bis c.p.) ma anche a chi ne ha (o avrebbe) beneficiato in concreto.

per collegare la capogruppo al reato la cassazione verifica se “nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della holding stessa o dell’altra società facente parte del gruppo, perseguendo anche l’interesse di queste ultime, non essendo a tal fine possibile il generico richiamo all’interesse di gruppo”.

in questa prospettiva, aggiunge la corte di legittimità, l’interesse o il vantaggio devono essere verificati in concreto in capo a tutti gli enti soggetti ad imputazione.

pronuncia che seppur possa sembrare garantista conferma l’intenzione del sistema giudiziario di voler imputare, ove possibile, le holding di partecipazione, per loro stessa definizione “non operative”.

allarme rosso!

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