condannato il rspp che omette di valutare (tutti) i rischi d’impresa

con la sentenza n.3626/16 la v sezione della cassazione conferma la condanna del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (rspp) di una società poiché lo stesso avrebbe compilato un documento di valutazione dei rischi (dvr) incompleto, in quanto contenente sì una stima dei rischi inerenti le mansioni ordinarie dei lavoratori, ma non di quelli relativi alle attività occasionali o da porre in essere in situazioni di urgenza.

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