incarico ricevuto dal liquidatore? maneggiare con cura

potrebbe essere negato il credito da prestazioni professionali se l’incarico ricevuto dal liquidatore si pone in contrasto con quanto deliberato dall’assemblea dei soci.

la cassazione, con ordinanza n.13867/17, ha affermato che l’incarico conferito dal liquidatore ad un professionista, affinché questi rediga un piano economico-finanziario di risanamento della società da presentare al sistema bancario, rientra tra i poteri del liquidatore e, quindi, è ammissibile. infatti, il liquidatore, in assenza di limitazioni o di precise istruzioni dell’assemblea, può adottare tutti gli atti che ritiene “utili” per la liquidazione della società.

in precedenza, invece, la suprema corte con sentenza n.12273/16 aveva ritenuto illegittimo l’incarico conferito dal liquidatore ad un professionista di redigere una proposta di concordato preventivo, perché esisteva una delibera assembleare con la quale i soci avevano riservato all’assemblea la decisione di presentare istanza di concordato. di conseguenza, al professionista non era stato riconosciuto il proprio credito per le prestazioni professionali rese.

necessario quindi usare estrema cautela e prudenza nell’accettazione di incarichi, valutandone bene l’oggetto e le finalità che devono essere funzionali al percorso di liquidazione della società, nel caso verificando l’eventuale esistenza di delibere assembleari, il cui contenuto dovrà essere attentamente studiato.

il professionista deve comportarsi in maniera professionale? finalmente.

avv. fabrizio papotti

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