ecco come fare a rottamare in più di cinque rate

come? combinando la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con la rottamazione delle cartelle.

partiamo dal principio, dal contesto normativo. il decreto legge n.193/16 convertito nella legge n.225/16 ha introdotto la “definizione agevolata dei carichi” anche detta “rottamazione delle cartelle di equitalia”.

segue. nel decreto, il legislatore ha previsto che la definizione agevolata dei ruoli possa essere utilizzata anche dai soggetti in crisi da sovraindebitamento; il comma 9-bis, infatti, prevede che “sono altresì compresi nella definizione agevolata […] i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo ii, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012 n.3”.

adesso vanno chiariti i punti deboli delle due norme, la prima, la rottamazione dei ruoli, ha il pregio di far risparmiare sanzioni e interessi di mora (e quelli di dilazione se è in corso una rateazione) ma il grave difetto di avere uno spettro temporale utile per il pagamento troppo breve (poco più di un anno, 14 mesi) che sicuramente rende non praticabile tale soluzione per chi deve far fronte ad arretrati importanti; la seconda, la crisi da sovraindebitamento, concede la sospensione delle procedure esecutive solo dopo l’omologazione e coloro che si occupano di sovraindebitamento ben sanno che l’omologazione sia una prospettiva lontana almeno un semestre dal primo colloquio che, molto spesso, avviene in prossimità del concretizzarsi delle procedure esecutive.

di qui, a parere di questo studio, ed utilizzando il comma 9-ter del decreto 193/16 come convertito che prevede che il debitore che ha avuto accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento deve pagare il debito tributario rottamato secondo i termini di pagamento previsti dal decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore, otterremo il duplice beneficio di fermare immediatamente le procedure esecutive colla mera presentazione dell’istanza di rottamazione e di pagare in un termine che va ben oltre le cinque rate (almeno 5 anni per la giurisprudenza di merito sul sovraindebitamento più restrittiva) previste per la semplice rottamazione.

in ultimo, perché non anticipare la definizione dei ruoli al prima possibile ottenendo così l’immediata sospensione delle procedure esecutive equitalia e introdurre la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in termine utile per il pagamento della prima rata ovvero, nel caso in cui non si faccia in tempo, della seconda sempre che si sia riusciti a pagare la prima in tempo utile?

dott. stefano della bella e dott.ssa simona carlozzo

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