il fallito non può chiedere l’accertamento con adesione

è valida solamente l’istanza di accertamento con adesione presentata dal curatore fallimentare che abbia versato la prima rata.

va negato ab origine il diritto del fallito di presentare istanza di accertamento con adesione, con la conseguenza che non decorrono i termini di sospensione per il ricorso di 90 giorni previsti dall’art.6 comma 3 del d.lgs. n.218/97. in caso voglia ricorrere all’accertamento con adesione la domanda, per essere valida, deve essere necessariamente presentata dal curatore fallimentare, nel rispetto di eventuali vincoli posti dalla legge fallimentare”.

si è espressa in tal senso la ctr di venezia-mestre, con la sentenza n.707/16 confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato tardivamente.

il contribuente dichiarato fallito presentava istanza di accertamento rifiutata dall’agenzia delle entrate. il medesimo proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento oltre 60 giorni dalla data di notifica (ex art.21 d.lgs.n.546/92), nella convinzione che la presentazione dell’istanza di cui al d.lgs.n.218/97 fosse sufficiente per beneficiare della sospensione (di 90 giorni) del termine per presentare ricorso.

la ctp pronunciava l’inammissibilità del ricorso poiché tardivo. difatti, ai sensi degli artt.8 e 9 d.lgs.n.218/97, la definizione per adesione si perfeziona con il versamento della prima rata. siccome il contribuente dichiarato fallito è di conseguenza privato della disponibilità del proprio patrimonio, di fatto non può versare la rata pattuita con l’agenzia delle entrate nell’ambito della procedura di accertamento con adesione; mancando pertanto un elemento indispensabile per il perfezionamento dell’accordo de quo, si evince che, deduttivamente, soltanto il curatore fallimentare può presentare istanza di accertamento con adesione.

in definitiva col fallimento il diritto a contraddire esce dalla disponibilità del fallito per entrare in quella del curatore fallimentare.

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