tempi cupi per il consigliere semplice

la corte di cassazione ribadisce la responsabilità solidale dell’amministratore senza delega.

secondo la normativa vigente: “in ogni caso gli amministratori, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose“.

il legislatore prevede una responsabilità circoscritta: il consigliere semplice risponde della valutazione che deve fare “sulla base delle informazioni ricevute” e “sulla base della relazione degli organi delegati”.
vanno doverosamente ricordati, tuttavia, gli artt.2392 e 2381, comma 6 cc a mente dei quali “gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società” e “gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato”.

ciò detto, pare evidente che gli amministratori senza delega o consiglieri semplici possano ben subire un’azione di responsabilità, e quindi essere chiamati a rispondere dell’intero danno (sic!), quando abbiano violato il “dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi possono acquisire di propria iniziativa» (CC, sez. I, 31 agosto 2016, n.17441).

direi: chi non decide è meglio che smetta di frequentare il CdA, dimettendosi.

a buon intenditor poche parole.

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