protezione del patrimonio – trust 4/5

in questa puntata di #fiscoxtutti, all’interno del filone sulla protezione del patrimonio, parliamo dell’effetto segregativo del trust, dei suoi elementi distintivi, e dei diversi tipi di trust esistenti, non senza qualche esempio.

domanda: buongiorno e ben ritrovati presso lo studio della bella associato. oggi siamo in compagnia del dottor stefano della bella che continuerà a parlarci di protezione del patrimonio, in genere, e di aspetti societari in specie, dottore?
risposta: si, oggi ho pensato fosse il caso di chiarire alcuni aspetti di diritto societario che normalmente tratto coi miei clienti. ovvero cos’è una società e come possiamo sfruttare appieno il suo potenziale.

domanda: buongiorno e ben ritrovati presso lo studio della bella associato. oggi siamo in compagnia del dottor stefano della bella che continuerà a parlarci di protezione del patrimonio, in genere, e di trust in specie, dottore?
risposta: si, oggi ho pensato fosse il caso di trattare il trust perché è sempre più richiesto dai clienti e devo dire che oggi è anche più abbordabile anche per la riduzione dei costi di gestione.

domanda: è sicuramente un argomento interessante, cosa dice dottore, cominciamo con le caratteristiche generali?
risposta: il trust è un istituto anglosassone, non tipicamente di civil law, che è stato riconosciuto in italia con la convenzione dell’aja. non esiste disciplina civilistica in italia ma con la ratifica della convenzione l’italia riconosce gli effetti dei trusts e individua la legge applicabile al trust: ciò vuol dire che quando viene istituito in italia si deve citare la legge estera che lo governa.
una legge in italiano, che aiuta quindi la comprensione anche del cliente, è quella di san marino.
domanda: ma cos’è il trust?
il trust può essere definito come il rapporto giuridico col quale un soggetto dispone di un patrimonio, perdendone proprietà e disponibilità, per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all’ordine pubblico; mi perdonerete l’esempio atecnico è un po’ come quando si apporta un capitale in una assicurazione nella quale non si è beneficiari.
quindi, abbiamo detto c’è chi dispone che viene chiamato disponente, c’è il trust che è diventato il nuovo proprietario dei beni, poi c’è il gestore, ed i beneficiari che possono essere più o meno espliciti.
ad esempio, si può costituire un trust con cui si affida ad un determinato gestore il proprio patrimonio perché questi lo amministri e con la rendita paghi la retta per figlia con disabilità gravi e che, quindi, non potrebbe gestire direttamente il suo patrimonio. qualora la rendita fosse superiore alla retta ed alle spese mediche eventualmente necessarie, accumuli il reddito nel capitale. questo tipo di trust, per esempio, si chiama trust misto o trust di accumulo.

domanda: dottore, quali sono gli elementi essenziali che caratterizzano questo istituto?
risposta: innanzitutto:
• i beni del trust devono essere intestati a nome del gestore, trustee in inglese;
• i beni del trust devono costituire una massa separata dai beni del gestore;
• il gestore/trustee è tenuto ad amministrare i beni in trust secondo le indicazioni/volontà del disponente dettate nell’atto istitutivo ed osservando la legge e deve render conto.

domanda: ma chi controlla che l’operato del gestore sia conforme alle volontà del disponente?
risposta: il controllore. può essere nominato, non è obbligatorio visto che è una figura di garanzia, un ulteriore soggetto detto controllore, in inglese protector che ha il compito di controllare che l’operato del trustee sia effettivamente volto a perseguire lo scopo dettato nell’atto istitutivo dal disponente al momento della costituzione del trust. il controllore può revocare il gestore.
riassumendo:
• i beni oggetto del trust costituiscono un patrimonio vincolato e separato rispetto a quello del gestore/trustee e del disponente;
• i beni oggetto del trust sono intestati al gestore/trustee;
• il disponente può riservarsi certi diritti e poteri;
• il controllore è una figura possibile, ma normalmente non lo fa a titolo gratuito;
sia il disponente che il trustee possono essere i beneficiari del trust, ma le tre figure non possono confluire in un solo soggetto.
il trust in cui vi sia integrale coincidenza tra i tre soggetti del rapporto (disponente, gestore/trustee e beneficiario) è nullo

domanda: c’è un unico tipo di trust o ce ne sono diversi?
risposta: il trust è un istituto complesso che necessita dell’assistenza del vostro professionista di fiducia, commercialista o avvocato che sia.
possiamo avere trust con beneficiari o trust di scopo:
• il trust con beneficiari è quello costituito nell’interesse di uno o più beneficiari;
• il trust di scopo è quello che vincola il gestore a perseguire un determinato scopo.
poi, trust autodichiarati o trust con conferimento:
• il trust auto-dichiarato, è il trust in cui la funzione di disponente e di gestore coincidono, sicché il vincolo viene costituito all’interno dello stesso patrimonio del disponente;
• il trust “con trasferimento” è nel quale i beni vengono trasferiti ad un gestore diverso dal disponente.

domanda: dottore, ha delle considerazioni di chiusura?
risposta: tenevo a chiarire gli effetti del trust e la possibilità di azione revocatoria. quindi, l’effetto principe è quello della “segregazione patrimoniale” in virtù della quale i beni posti in trust costituiscono un patrimonio segregato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del gestore, cosicché essi non possono essere escussi dai creditori né del disponente né del trustee.
stante l’effetto segregativo, il trust può essere oggetto di azione revocatoria (art. 2901 c.c. ) entro 5 anni dalla sua istituzione, viceversa si prescrive il diritto del creditore.

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