Protezione del patrimonio – azioni recuperatorie 2/5

in questa puntata di #fiscoxtutti, all’interno del filone sulla protezione del patrimonio, delle responsabilità del debitore e delle azioni ricuperatorie quali l’azione revocatoria, ordinaria e fallimentare, e l’azione surrogatoria.

domanda: buongiorno e ben ritrovati presso lo studio della bella associato. oggi siamo in compagnia di entrambi i nostri esperti che approfondiranno l’argomento della protezione del patrimonio in genere, della responsabilita’ del debitore e delle azioni recuperatorie a disposizione del creditore, vero, dottore?
risposta: si giulia. e’ meglio chiarire, prima che si creino falsi miti, che “non esistono strumenti di protezione ma esistono “effetti protettivi” derivanti da strumenti giuridici tipici che tutelano scopi meritevoli.
il principio generale ed immanente del nostro ordinamento è quello dell’art.2740 c.c., per il quale:

a) ogni soggetto risponde dei propri beni con tutto il proprio patrimonio, presente e futuro;
b) solo nei casi ammessi dalla legge vi è limitazione di responsabilità
art. 2740. responsabilità patrimoniale
1. il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
2. le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

domanda: bene avvocato, chiarimento necessario, da cosa partiamo?
risposta: partiamo da un’elencazione degli effetti protettivi dei vari istituti tipici a tutela di scopi meritevoli.
fondo patrimoniale.
col fondo patrimoniale i coniugi vincolano determinati beni per i bisogni della famiglia – questo è lo scopo meritevole. l’effetto protettivo è previsto dall’art.art. 170 cc a tema del quale
1. l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
con l’accettazione di eredità con il beneficio di inventario l’erede mantiene distinto il patrimonio del defunto dal proprio – questo è lo scopo meritevole. l’effetto protettivo deriva dal comma 2 del medesimo articolo 490 a tema del quale “l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti”.
la protezione per il socio di società di capitali
art. 2325. responsabilità.
1. nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
la protezione derivante dalla istituzione di un patrimonio separato
art. 2447‐quinquies. diritti dei creditori
1. […] i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare […].
2. […] per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. […]
facciamo anche un esempio di mancata protezione come quello dei rappresentanti delle associazioni
art. 38. obbligazioni.
1. per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

domanda: bene avvocato, direi tutto molto puntuale, però dottore, quali sono i soggetti che hanno bisogno di proteggere il patrimonio?
risposta: parliamo di soggetti a rischio. i soggetti a rischio sono
– qualsiasi persona fisica perché tutti rispondiamo per responsabilità civile.
più specificamente, i soggetti che rispondono “professionalmente” sono:
– l’imprenditore individuale;
– il socio illimitatamente responsabile;
– l’amministratore di società di capitali;
– il sindaco o il revisore di società ed enti in genere;
– tutti coloro che svolgono attività “rischiose” (il medico) 
per capire cosa è proteggibile bisogna innanzitutto comprendere quali sono le azioni recuperatorie: azione revocatoria ordinaria, fallimentare o ad azione surrogatoria.
io comincio col parlarvi delle azioni revocatorie tipiche fallimentari ovvero quelle previste dagli articoli 64 e 67 della legge fallimentare, lorenzo, poi, vi parlerà di revocatoria ordinaria e risvolti penali quando gli atti dispositivi sono fatti in frode ai creditori.
r.d. 267/1942 ‐ art. 64 (atti a titolo gratuito)
1. sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito.
r.d. 267/1942 ‐ art. 67 (atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)
1. sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; […]
2. sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, […] gli atti a titolo oneroso […] se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
r.d. 267/1942 ‐ art. 69‐bis (decadenza dall’azione …)
1. le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.

domanda: dicevamo avvocato, lei ci spiegava la revocatoria ordinaria ed i risvolti penali della sottrazione fraudolenta dei beni ai creditori…
risposta: in tema di revocatoria ordinaria devono ricorrere delle condizioni ed infatti, l’art.2901 cc ne prevede due.
2901. il creditore […], può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
2903. prescrizione dell’azione.
1. l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto.

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