novità fiscali 2018 – legge di bilancio 1/2

in questa puntata di #fiscoXtutti parliamo delle novità fiscali 2018 introdotte colla legge di bilancio per il 2018.

domanda: buongiorno e ben ritrovati presso lo studio della bella associato. oggi, dopo la pausa invernale/natalizia, riprendiamo il nostro consueto appuntamento con i nostri esperti di leggi e tributi. di cosa parliamo, avvocato?
avvocato: oggi parliamo di novita’ fiscali 2018.

domanda: bene. in effetti, il mese di dicembre è foriero della legge di bilancio e devo dire che un aggiornamento sulle numerose novita’ fiscali 2018 è quasi doveroso. allora avvocato, da cosa cominciamo?
avvocato: cominciamo con un argomento caro allo studio della bella ovvero il #fiscoturistico con due provvedimenti interessanti:
– in via transitoria per il 2018, viene disposta, ai fini irap, la deducibilità integrale (anziché in misura pari al 70%) del costo dei lavoratori stagionali;
– l’attività di enoturismo, definita come l’insieme delle attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione e di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, nonché le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine, è favorita mediante l’applicazione delle disposizioni fiscali di favore previste per l’agriturismo (art. 5 della l. 413/91).

domanda: dottore, cosa vuol dire disposizioni fiscali di favore per gli agriturismi estese anche all’attività di enoturismo?
dottore: vuole dire che sia il reddito che l’iva vengono determinate forfetariamente sempre che siano soggetti ires (spa, srl o sapa). la determinazione forfettaria del reddito vuol dire il reddito imponibile derivante dall’esercizio da questo tipo di attività si determina applicando all’ammontare dei relativi ricavi conseguiti, al netto dell’iva, il coefficiente di redditività del 25%.
la determinazione forfettaria dell’iva vuol dire che l’iva da versare viene ridotta forfettariamente del 50%.

domanda: altre novità, dottore?
dottore: ce ne sono diverse, vediamo, tra le più interessanti che ormai viene riproposta annualmente, che la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti da persone fisiche posseduti alla data dell’1.1.2018. tale rideterminazione, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% sul valore delle quote o dei terreni rideterminato, permette di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguibili a seguito di una loro cessione a titolo oneroso.
per godere di questa opportunità, è necessaria, entro il 30.6.2018, la redazione di un perizia di stima asseverata mediante giuramento di un professionista abilitato (dottore commercialista per le quote, ingegnere o geometra per i terreni).
il contribuente può versare l’importo in unica rata o in tre rate annuali.

domanda: avvocato, altre novità?
avvocato: si, è stata incrementata da 7.500,00 a 10.000,00 euro la soglia entro la quale sono esclusi da irpef i redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche. questa modifica sembra di poco conto ma interessa comunque un gran numero di soggetti sportivi dilettanti che percepiscono reddito.
di altro calibro e per le imprese sono la proroga al 2018 la possibilità di beneficiare dei c.d. “super-ammortamenti” e “iper ammortamenti”, con alcune modifiche.
in particolare, i super-ammortamenti: sono agevolabili gli investimenti effettuati fino al 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018
– l’ordine risulti accettato dal venditore;
– sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione;
– la maggiorazione è del 30% (invece del 40%).
per gli iperammortamenti del 150% vengono agevolati gli investimenti effettuati fino al 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:
l’ordine risulti accettato dal venditore;
sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
quando si parla di superammortamento ed iperammortamento non pensate alle auto che non sono agevolate.

domanda: dottore, continuiamo con?
dottore: un obbligo che farà storcere il naso ai nostri telespettatori imprenditori ovvero la fatturazione elettronica che viene introdotta in modo generalizzato per le fatture emesse a partire dall’1.1.2019. in via anticipata di un semestre, dall’1.7.2018, per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti (obbligo dei distributori ma anche dei clienti essere pronti a registrarle e conservarle), nonché alle prestazioni rese da subappaltatori nell’ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con pubbliche amministrazioni. in ragione dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere dall’1.7.2018 viene abolita la scheda carburante di cui al dpr 444/97.
è stata differita al 2019 l’iri (imposta sul reddito d’impresa); di questa novità è inutile parlare quest’anno ma era giusto farne cenno comunque. in ultimo, ma non meno importante, per i redditi percepiti dall’1.1.2018, è stato uniformata la tassazione dei redditi (dividenti e plusvalenze) derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e non con aliquota del 26%. sappiate che è prevista un’apposita disciplina transitoria e di coordinamento abbastanza complicata che vi invito a farvi chiarire nei dettagli dal vostro consulente di fiducia.

domanda: ecco e a proposito, scrive paola c. da lecco “ho saputo che sono cambiate le tassazioni delle partecipazioni qualificate. è una buona notizia o no?”, dottore?
dottore: no, per paola no. è un modifica in pejus; è una buona notizia solo in termini di equità e semplicità del sistema che ora tassa tutti i redditi derivanti dal possesso e cessione di partecipazioni, dividenti e plusvalente, di partecipazioni qualificate e non al 26%. vi ricordo che la tassazione delle partecipazioni non qualificate, ovvero semplificando quelle inferiori al 20% di partecipazione al cs, aveva una tassazione di favore del 12,5% che ovviamente favoriva la circolazione ed il conferimento anche di piccoli capitali nelle nostre società di capitali più o meno familiari. tuttavia, nell’arco di pochi mesi passando prima al 20% e poi al 26%. di fatto si era creato un squilibrio tale da rendere meno conveniente, dal punto di vista fiscale, la detenzione di partecipazioni non qualificate.

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