sovraindebitamento e beni immobili incapienti. che fine fanno i privilegi?

nella prassi è frequente che il sovraindebitato, per soddisfare la massa creditoria, metta a disposizione l’immobile di sua proprietà.

ci si pone quindi il problema di capire quale sia la sorte del credito ipotecario nell’ipotesi in cui vi sia la vendita dell’immobile ad un prezzo inferiore al credito garantito.
secondo l’art.7, comma 1 della legge 3/12 recita: “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”.
nel caso concreto, il giudice del tribunale di lecco, dopo aver verificato il piano del consumatore ed appurato l’incapienza del ricavato ritraibile dalla vendita del bene oggetto di privilegio ipotecario, ha chiesto all’occ di specificare la sorte del credito ipotecario privilegiato nel caso di insufficiente guadagno.

alla suddetta domanda, come da proposta formulata dal nostro studio in qualità di advisors dell’indebitato, l’occ ha risposto di voler declassare al chirografo la parte di credito eventualmente insoddisfatta e di pagarla nella medesima percentuale proposta agli altri creditori chirografari; tale soluzione ha soddisfatto il giudice che ha ritenuto rispettato il divieto di soddisfacimento in misura inferiore in caso di liquidazione a valore di mercato. in ultimo, ha voluto chiarire: “salva la collocazione al chirografo del residuo solo in caso di vendita a valori inferiori”.

che fine fanno i privilegi? la loro naturale fine anche nel sovraindebitamento, ovvero, vengono soddisfatti prima degli altri qualora i beni su cui insistono siano capienti, viceversa e per la parte restante, verranno pagati secondo le percentuali già proposte ai chirografari.
d’altra parte, il vizio nella garanzia è in origine (immobile non capiente a garantire il creditore) o sopravvenuta (deprezzamento e svalutazione del mercato) ma sicuramente non attribuibile al debitore.
l’unica particolarità è che nel sovraindebitamento, il proprietario (sovraindebitato) riesce a trasferire il rischio di mercato (deprezzamento) sul creditore, visto che non ne subisce l’eventuale perdita di valore in fase di realizzazione.

dott. stefano della bella e dott.ssa simona carlozzo

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