crisi d’impresa/fallimento: esdebitazione anche dall’iva

l’esdebitazione fallimentare è tesa a consentire al suo beneficiario una nuova partenza dopo aver cancellato tutti i debiti pregressi nei confronti dei creditori concorsuali. mediante l’esdebitazione, infatti, anche la quota rimasta insoddisfatta dalla liquidazione fallimentare viene cancellata permettendo, così, al debitore persona fisica di tornare ad essere un soggetto economico attivo.

difatti, secondo il disposto di cui all’art.142 l.f. il fallito persona fisica e’ ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Tale effetto è condizionato per non permettere abusi e restano esclusi dall’esdebitazione: i) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa; ii) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonche’ le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

la controversia del caso di specie nasce dal fatto che con decreto del tribunale veniva concesso al contribuente l’esdebitazione in relazione al fallimento di una società ove lo stesso era socio accomandatario. successivamente, l’agenzia delle entrate notificava al contribuente una cartella di pagamento a titolo di iva e irap. il contribuente proponeva ricorso in commissione tributaria che veniva accolto sia in primo che in secondo grado.

la corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi a seguito di ricorso dell’agenzia delle entrate insoddisfatta, ha ritenuto che l’art.142 lf, elencando tassativamente i debiti da cui il debitore non può essere liberato mediante esdebitazione, abbia considerato che il soggetto che può beneficiare della cancellazione totale dei debiti anche nei confronti del fisco; anche la corte di giustizia dell’unione europea, con la sentenza del 16/3/17 nella causa n.C-493/15 ha statuito che il diritto dell’unione europea non osta ad una normativa nazionale che preveda l’esdebitazione, anche dai crediti del fisco – per risorse proprie o della ue – quale esito di una procedura fallimentare.

l’esdebitazione anche dall’iva, quindi, non solo è possibile ma pienamente compatibile colla normativa iva e permette, pertanto, al contribuente di ricominciare daccapo una vita nuova.
e la crisi da sovraindebitamento? anche il piccolo imprenditore non fallibile può esdebitarsi dall’iva. Perché no, direi. prevedo parità di trattamento.

dott. stefano della bella e dott.ssa simona carlozzo

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