crisi d’impresa: l’esdebitazione si estende anche all’iva

l’esdebitazione è tesa a consentire al suo beneficiario una nuova partenza “fresh start”, dopo aver cancellato tutti i debiti pregressi, anche quella parte insoddisfatta all’interno della procedura fallimentare.

secondo il disposto di cui all’art.142 l.f. il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a determinate condizioni (…) restano esclusi dall’esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale c) le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

la controversia nasce dal provvedimento di un tribunale che aveva concesso al contribuente l’esdebitazione in relazione al fallimento di una società della quale era socio accomandatario.

successivamente all’esdebitazione, l’agenzia delle entrate notificava al contribuente una cartella di pagamento a titolo di iva e irap. il contribuente ricorreva in commissione tributaria, vincente sia in primo che in secondo grado.

arrivati avanti alla corte di cassazione, quest’ultima riteneva che l’art.142 l.f., elencando tassativamente i debiti da cui il debitore può essere liberato, abbia considerato che il soggetto che può beneficiare dell’esdebitazione può essere liberato anche dal pagamento dei debiti fiscali, salvo la compatibilità con la normativa e i principi sovranazionale.

la corte di giustizia dell’unione europea, con la sentenza del 16/3/17 nella causa n.C-493/15, stabiliva che il diritto dell’unione europea non osta a che i debiti iva siano dichiarati inesigibili in applicazione di una normativa nazionale. di qui, laddove la legge fallimentare preveda una procedura di esdebitazione, il giudice può – a certe condizioni – dichiarare inesigibili i debiti di una persona fisica non liquidati in esito alla procedura fallimentare cui tale persona è stata sottoposta.

l’esdebitazione anche dall’iva è possibile.

dott. stefano della bella e dott.ssa simona carlozzo

Lascia un commento