evasione iva: si’ alla prescrizione se la frode non e’ grave

particolarmente interessante la sentenza cass. pen. n.31265/17 alla luce della recentissima discussione finale dinanzi alla corte di giustizia dell’unione europea nella vicenda taricco bis.

in tale sede l’avvocato generale ue ha ribadito come – alla luce dell’orientamento europeo in tema di prescrizione espresso dalla nota sentenza taricco ad esito della causa 8/9/15, c-105/14 – “il giudice italiano sia chiamato a disapplicare il termine di prescrizione assoluto risultante dal combinato disposto degli artt.160 e 161 codice penale laddove la predetta normativa impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive nei casi di “gravi frodi” che ledano gli interessi finanziari dell’unione europea, così pertanto riferendosi perlopiù alle frodi iva”.

ebbene, preso atto della posizione europea, la suprema corte ha affermato che in assenza di una precisa definizione del concetto di “grave frode fiscale” – di certo non desumibile dal testo della sentenza taricco – gli unici criteri cui ancorare la valutazione inerente la “gravità” del fatto di reato non potranno che essere quelli di cui al nostrano art.133 c.p., quindi gravità del danno, natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed in generale le concrete modalità attraverso cui si attua la condotta criminosa. criteri, questi, sulla base dei quali la cassazione ha chiarito che un episodio di inserimento di un’unica fattura per operazioni inesistenti in contabilità poi fatta confluire in dichiarazione per un importo pari ad €12.000 non può integrare una grave frode.

con buona pace della sentenza taricco e della prescrizione alla moda europea.

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