studio associato e insinuazione al passivo: ammesso al privilegio se…

la suprema corte torna sull’argomento dettando gli accorgimenti (rectius presupposti) per essere ammessi al privilegio.

con la sentenza n.6285/16 la corte di cassazione chiarisce che l’art.36 del codice civile prevede che per le associazioni non riconosciute gli accordi tra gli associati “(..) ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti (..) poi delegati ai singoli aderenti”.

con la sentenza n.443/16 la corte stabilisce che “la richiesta di insinuazione di un credito al passivo fallimentare, se proveniente da uno studio associato, lascia presumere l’esclusione della personalità del rapporto e della prestazione d’opera professionale da cui quel credito è derivato e, quindi, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio (..)” precisando che rimarrebbe salvo il caso

tali due pronunce, quindi, influiscono direttamente in punto di privilegio ex art.2751 bis n.2 c.c. in che modo: il credito sarà privilegiato o meno in dipendenza della personalità o meno dell’incarico professionale con l’eccezione (da provare) in cui sussista e la prova di un accordo tra gli associati che preveda “la cessione del credito al compenso all’associazione per la prestazione professionale svolta dal singolo associato che ha, in tal caso, natura personale e, quindi privilegiata”.

in termini più generali soccorre la sentenza n.4485/15 che subordina “la riconoscibilità del privilegio in oggetto al conferimento dell’incarico al singolo professionista, da cui la remunerazione prevalente della prestazione lavorativa svolta dallo stesso personalmente, che rimane unico titolare dell’attività affidatagli ed esclusivo responsabile dei confronti del cliente; mentre nel caso di incarico all’entità collettiva nella quale il professionista è inserito il credito ha natura chirografaria”.

in breve. qualora associati, fate attenzione a far conferire l’incarico alla associazione professionale in persona del singolo professionista, specificando che l’incarico è fiduciario e ad personam per essere riconosciuti quali creditori privilegiati in un eventuale fallimento.
nel caso in cui l’istanza venga predisposta dallo studio associato premurarsi di specificare che agisce quale incaricato a riscuotere per conto del singolo professionista.

creditore avvisato mezzo salvato.

logo-dellabella

Lascia un commento