“amministratori / dipendenti” nelle società di capitali: incompatibile la doppia qualifica a meno che…

incompatibile la doppia qualifica: indeducibilità di costi di lavoro e negazione del trattamento pensionistico.

oggi, molto spesso, nelle società di capitali gli amministratori assumono la doppia qualifica di amministratori e dipendenti (per non dire tripla qualora siano anche soci).
nonostante non esista una norma specifica che vieti l’assunzione della doppia qualifica, detta questione è delicata sia sotto il profilo fiscale che previdenziale.

il fulcro della questione sta nella salvaguardia del potere di controllo dell’organo amministrativo ovvero nella dimostrazione della sussistenza del vincolo di subordinazione: tale tutela non può essere soddisfatta nel caso di amministratore unico.
differente è il caso in cui il dipendente / amministratore sia inserito in un organo collegiale. in quest’ultimo caso, infatti, può ritenersi ammissibile la doppia qualifica purché (i) nel contratto di lavoro subordinato siano definite le mansioni e che (ii) all’interno dell’organo collegiale vi siano poteri tali da poter configurare una situazione di controllo delegata delle figure di dipendenti / amministratori.

tuttavia, in contrasto con quanto appena sopra esposto sotto il profilo giuridico, bisogna tener presente le posizioni dell’agenzia delle entrate e dell’inps. più precisamente, l’amministrazione finanziaria tende a contrastare qualsiasi situazione di doppia qualificazione, affermando che la mancanza del vincolo di subordinazione rende di fatto incompatibile la doppia qualifica comportando l’indeducibilità dei costi di lavoro subordinato riferibili agli amministratori / dipendenti secondo quanto disposto dall’art.95 del tuir.
l’inps, invece, (i) nega la sussistenza del vincolo di subordinazione, (ii) disconosce il rapporto di lavoro subordinato e (iii) nega il diritto alla percezione del trattamento pensionistico riconoscendo alla società il diritto alla restituzione dei contributi versati.

in conclusione è necessario considerare molto delicatamente la questione sulla “doppia qualifica” al fine di evitare di avere fastidiose conseguenze in ambito fiscale e previdenziale.

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